Dpr 203/1988 (emissioni in atmosfera) - Testo vigente
Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 - Testo vigente *
(Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale 16 giugno 1988 n. 140)
Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
(* N.d.r: testo aggiornato alle modifiche apportate dal Dlgs 4 agosto 1999, n. 351. Le parti abrogate sono evidenziate con barra sulle singole parti del testo)
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il
coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia
alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti
normativi comunitari;
Viste le direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e
85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a
specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti
industriali, tutte indicate nell'elenco C allegato alla legge 16 aprile 1987, n.
183;
Considerato che in data 6 maggio 1988, ai termini dell'articolo 15 della
citata legge 16 aprile 1987, n. 183 della Repubblica per gli adempimenti ivi
previsti;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1988;
Sulla proposta del
Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, della sanità, dell'ambiente e per gli affari
regionali ed i problemi istituzionali;
Emana il seguente decreto:
Articolo 1
1. Il presente decreto detta norme per
la tutela della qualità dell'aria ai fini della protezione della salute e
dell'ambiente su tutto il territorio nazionale.
2. Sono sottoposti
alla disciplina del presente decreto:
a) tutti gli impianti che
possono dar luogo ad emissione nell'atmosfera;
b) le caratteristiche
merceologiche dei combustibili ed il loro impiego;
c) i valori limite
ed i valori guida per gli inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno ed i
relativi metodi di campionamento, analisi e valutazione;
d) i limiti
delle emissioni inquinanti ed i relativi metodi di campionamento, analisi e
valutazione.
Articolo 2
Ai fini del presente decreto si intende
per:
1. Inquinamento atmosferico: ogni modificazione della normale
composizione o stato fisico dell'aria atmosferica, dovuta alla presenza nella
stessa di uno o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da alterare
le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria; da costituire
pericolo ovvero pregiudizio diretto o indiretto per la salute dell'uomo;
da compromettere le attività ricreative e gli altri usi legittimi dell'ambiente;
alterare le risorse biologiche e gli ecosistemi ed i beni materiali pubblici e
privati.
2. Valori limite di qualità dell'aria: limiti massimi di
accettabilità delle concentrazioni e limiti massimi di esposizione relativi ad
inquinanti nell'ambiente esterno.
3. Valori guida di qualità
dell'aria: limiti delle concentrazioni e limiti di esposizione relativi ad
inquinamenti nell'ambiente esterno destinati:
a) alla prevenzione a
lungo termine in materia di salute e protezione dell'ambiente;
b) a
costituire parametri di riferimento per l'istituzione di zone specifiche di
protezione ambientale per le quali è necessaria una particolare tutela della
qualità dell'aria.
4. Emissione: qualsiasi sostanza solida, liquida o
gassosa introdotta nell'atmosfera, proveniente da un impianto, che possa
produrre inquinamento atmosferico.
5. Linee guida per il contenimento
delle emissioni: criteri in linea con l'evoluzione tecnica messi a punto
relativamente a settori industriali contenenti indicazioni su:
a) cicli tecnologici;
b) migliore tecnologia disponibile relativamente ai
sistemi del contenimento delle emissioni;
c) fattori di emissione con
e senza l'applicazione della migliore tecnologia disponibile per il contenimento
delle emissioni.
Sulla base dei predetti criteri sono individuati i valori
minimi e massimi di emissione.
6. Fattore di emissione: la quantità di
sostanza inquinante emessa riferita al processo produttivo considerato nella sua
globalità e nelle sue fasi tecnologiche; si esprime in termine di massa
inquinante emessa, rapportata alla massa di prodotto o materia prima impiegata,
o comunque ad altri parametri idonei a rappresentare il settore produttivo in
esame.
7. Migliore tecnologia disponibile: sistema tecnologico
adeguatamente verificato e sperimentato che consente il contenimento e/o la
riduzione delle emissioni a livelli accettabili per la protezione della salute e
dell'ambiente, sempreché l'applicazione di tali misure non comporti costi
eccessivi.
8. Valore limite di emissione: la concentrazione e/o la
massa di sostanze inquinanti nella emissione degli impianti in un dato
intervallo di tempo che non devono essere superate.
9. Impianto: lo
stabilimento o altro impianto fisso che serva per usi industriali o di pubblica
utilità e possa provocare inquinamento atmosferico, ad esclusione di quelli
destinati alla difesa nazionale.
10. Impianto esistente: un impianto
che sia in funzione, costruito ovvero autorizzato prima della data di entrata in
vigore del presente decreto.
Articolo 3
1. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sono fissati ed aggiornati i valori limite ed i
valori guida di qualità dell'aria, validi su tutto il territorio
nazionale.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita la conferenza dei presidenti delle giunte regionali,
sono fissati ed aggiornati:
a) le linee guida per il contenimento
delle emissioni, nonché i valori minimi e massimi di emissione;
b) i
metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti e dei
combustibili;
c) i criteri per l'utilizzazione delle migliori
tecnologie disponibili;
d) i criteri temporali per l'adeguamento
progressivo degli impianti esistenti alla normativa del presente
decreto.
3. Fino alle date che saranno indicate nei decreti di cui ai
commi 1 e 2, si applicano le disposizioni del presente decreto e del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 1983, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 28 maggio
1983.
4. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della
sanità, provvede:
a) a predisporre, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i
criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela
della qualità dell'aria, tenuto conto delle esperienze regionali già
acquisite;
b) a redigere il piano
nazionale di tutela della qualità dell'aria sulla base dei piani regionali,
previa verifica della loro compatibilità;
c) ad individuare,
sentite le regioni interessate, zone a carattere interregionale nelle quali, per
la presenza di un maggior inquinamento atmosferico o per le loro caratteristiche
paesaggistiche ambientali, sono stabiliti valori limite delle emissioni o valori
limite di qualità dell'aria più
restrittivi;
d) a predisporre i criteri per
la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria, da effettuare con i sistemi
di rilevamento regionali, nonché una relazione annuale sullo stato della qualità
dell'aria formulata sulla base delle relazioni e dei dati forniti dalle
regioni;
e) a predisporre i criteri per l'inventario
nazionale delle fonti di emissione e al suo periodico aggiornamento sulla base
dei dati forniti dalle regioni.
Articolo 4
1. Fatte salve le competenze dello
Stato, la tutela dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico spetta alle
regioni, che la esercitano nell'ambito dei principi contenuti nel presente
decreto e delle altre leggi dello Stato. In particolare è di competenza delle
regioni:
a) la formulazione dei piani di rilevamento, prevenzione,
conservazione e risanamento del proprio territorio, nel rispetto dei valori
limite di qualità dell'aria;
b) la fissazione di valori limite di
qualità dell'aria, compresi tra i valori limite e i valori guida ove determinati
dallo Stato, nell'ambito dei piani di conservazione per zone specifiche nelle
quali ritengono necessario limitare o prevenire un aumento dell'inquinamento
dell'aria derivante da sviluppi urbani o industriali;
c) la fissazione
dei valori di qualità dell'aria coincidenti o compresi nei valori guida, ovvero
ad essi inferiori, nell'ambito dei piani di protezione ambientale per zone
determinate, nelle quali è necessario assicurare una speciale protezione
dell'ambiente;
d) la fissazione dei valori delle emissioni di
impianti, sulla base della migliore tecnologia disponibile e tenendo conto delle
linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione. In assenza
di determinazioni regionali, non deve comunque essere superato il più elevato
dei valori di emissione definiti nelle linee guida, fatti salvi i poteri
sostitutivi degli organi statali;
e) la fissazione per zone
particolarmente inquinate o per specifiche esigenze di tutela ambientale,
nell'ambito dei piani di cui al punto a), di valori limite delle emissioni più
restrittivi dei valori minimi di emissione definiti nelle linee guida, nonché
per talune categorie di impianti la determinazione di particolari condizioni di
costruzione o di esercizio;
f) l'indirizzo ed il coordinamento dei
sistemi di controllo e di rilevazione degli inquinanti atmosferici e
l'organizzazione dell'inventario regionale delle emissioni;
g) la
predisposizione di relazioni annuali sulla qualità dell'aria da trasmettere ai
Ministeri dell'ambiente e della sanità, per i fini indicati all'articolo 3,
comma 4, lettera d).
Articolo 5
1. È di competenza delle province la
redazione e tenuta dell'inventario provinciale delle emissioni atmosferiche,
redatto sulla base dei criteri individuati dalle autorità statali competenti ed
attuato secondo le indicazioni organizzative della regione.
Articolo 6
1. In attesa di una riforma organica
delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni da parte dello Stato,
delle regioni e degli enti locali, e fatte salve le attuali competenze in
materia, per la costruzione di un nuovo impianto deve essere presentata domanda
di autorizzazione alla regione o alla provincia autonoma competente, corredata
dal progetto nel quale sono comunque indicati il ciclo produttivo, le tecnologie
adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni,
nonché il termine per la messa a regime degli impianti.
2. Copia della
domanda di cui al comma 1 deve essere trasmessa al Ministro dell'ambiente,
nonché allegata alla domanda di concessione edilizia rivolta al
sindaco.
Articolo 7
1. Ai fini del rilascio
dell'autorizzazione la regione accerta:
a) che siano previste tutte le
misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico;
b)
che l'impianto progettato non comporti emissioni superiori ai limiti
consentiti.
2. La regione si pronuncia sulla domanda, sentito il
comune o i comuni ove è localizzato l'impianto, entro sessanta giorni dalla
presentazione della domanda stessa, ovvero, nel caso in cui ritenga di invitare
il richiedente ad apportare modifiche al progetto, entro trenta giorni dalla
presentazione di dette modifiche; decorsi inutilmente tali termini,
l'interessato, entro i successivi sessanta giorni, ha facoltà di richiedere al
Ministro dell'ambiente di provvedere sulla domanda, notificando tale istanza
alla regione. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità
e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede entro i successivi
trenta giorni.
3. L'autorizzazione stabilisce, in ogni caso, la
quantità e la qualità delle emissioni misurate secondo le metodologie
prescritte, nonché il termine per la messa a regime degli impianti.
4.
Il sindaco è tenuto ad esprimere il parere entro quarantacinque giorni dalla
richiesta della regione.
5. La regione, contestualmente al rilascio
del provvedimento autorizzatorio, comunica alle autorità competenti e
all'impresa la periodicità e la tipologia dei controlli comunque
necessari.
Articolo 8
1. L'impresa, almeno quindici giorni
prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, ne dà comunicazione
alla regione e al sindaco del comune o dei comuni interessati.
2.
Entro quindici giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti,
l'impresa comunica alla regione e ai comuni interessati i dati relativi alle
emissioni effettuate da tale data per un periodo continuativo di dieci
giorni.
3. Entro centoventi giorni dalla data indicata per la messa a
regime dell'impianto, la regione deve accertare la regolarità delle misure e dei
dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché il rispetto dei valori
limite. Ove accerti che le emissioni superino i limiti indicati
nell'autorizzazione, prescrive le misure necessarie per riportare le emissioni,
entro un termine prefissato, nei limiti prescritti.
Articolo 9
1. L'autorità competente per il
controllo è autorizzata ad effettuare all'interno degli impianti tutte le
ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno
luogo alla formazione delle emissioni.
Articolo 10
1. In raso di inosservanza delle
prescrizioni autorizzatorie, l'autorità regionale competente procede secondo la
gravità delle infrazioni:
a) alla diffida, assegnando un termine entro
il quale devono essere eliminate le irregolarità;
b) alla diffida e
contestuale sospensione della attività autorizzata per un tempo determinato, ove
si manifestino situazioni di pericolo per la salute e/o per
l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura
dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la
diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo
e di danno per la salute e/o per l'ambiente.
Articolo 11
1. Le prescrizioni dell'autorizzazione
possono essere modificate in seguito all'evoluzione della migliore tecnologia
disponibile, nonché alla evoluzione della situazione ambientale.
Articolo 12
1. Per gli impianti esistenti deve
essere presentata domanda di autorizzazione alla regione o alla provincia
autonoma competente entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, corredata da una relazione tecnica contenente la descrizione
del ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la
quantità e la qualità delle emissioni, nonché un progetto di adeguamento delle
emissioni redatto sulla base dei parametri indicati nell'articolo 13, comma
1.
Articolo 13
1. La regione, tenuto conto, oltre che
dello stato dell'ambiente atmosferico e dei piani di risanamento, anche delle
caratteristiche tecniche degli impianti, del tasso di utilizzazione e della
durata della vita residua degli impianti, della qualità e quantità delle
sostanze inquinanti contenute nelle emissioni, degli oneri economici derivanti
dall'applicazione della migliore tecnologia disponibile, autorizza in via
provvisoria la continuazione delle emissioni stabilendo le prescrizioni sui
tempi e modi di adeguamento.
2. L'autorità competente provvede sulla
domanda nel termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento della
medesima.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, salve
le responsabilità delle autorità competenti, l'impresa è comunque tenuta a
realizzare il progetto di adeguamento nei termini e nei modi indicati nella
domanda e a rispettare il più elevato dei valori di emissione definito nelle
linee guida di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero i valori limite fissati dalle
regioni.
4. L'autorizzazione definitiva è concessa previo accertamento
dell'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione provvisoria,
ovvero nell'ipotesi di cui al comma 3, salve le prescrizioni integrative, previo
accertamento della realizzazione del progetto di adeguamento delle emissioni
presentato dall'impresa a corredo della domanda di autorizzazione.
5.
Sino alla data del rilascio dell'autorizzazione definitiva devono essere
adottate tutte le misure necessarie ad evitare un peggioramento, anche
temporaneo, delle emissioni.
Articolo 14
1. Le disposizioni di cui agli
articoli 9, 10 e 11 si applicano anche agli impianti esistenti.
2.
L'autorità competente esercita i poteri di cui all'articolo 10, anche nei casi
di inosservanza degli obblighi di cui all'articolo13, comma 3.
Articolo 15
1. Sono sottoposte a preventiva
autorizzazione:
a) la modifica sostanziale dell'impianto che comporti
variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;
b)
il trasferimento dell'impianto in altra località.
Articolo 16
1. Entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti, ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349286A0349.900_A002, le caratteristiche
dei combustibili destinati ad essere utilizzati negli impianti in relazione alle
finalità e ai contenuti del presente decreto.
Articolo 17
1. L'articolo 6 non si applica alle
centrali termoelettriche e alle raffinerie di olii minerali.
2. Le
autorizzazioni di competenza del Ministro della industria, del commercio e
dell'artigianato, previste dalle disposizioni vigenti per la costruzione e
l'esercizio degli impianti di cui al comma 1, sono rilasciate previo parere
favorevole dei Ministri dell'ambiente e della sanità, sentita la regione
interessata. Dopo l'approvazione del piano energetico nazionale, per le centrali
di nuova installazione saranno applicate, anche in deroga alle disposizioni del
presente decreto, le procedure definite nell'ambito del piano
medesimo.
3. Il parere di cui al comma 2 è comunicato alla regione e
al sindaco del comune interessato.
4. Le misure previste dall'articolo
8, comma 3, secondo periodo, e dell'articolo 10 sono adottate, a seguito di
rapporto della regione, dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, in conformità alla proposta del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro della sanità.
5. Con la procedura prevista
dal comma 4 sono adottati i p rovvedimenti previsti dall'articolo 13, commi 1, 2
e 4.
Articolo 18
1. Le domande di autorizzazione ed i
provvedimenti delle competenti autorità sono messi a disposizione del pubblico,
ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349.
Articolo 19
1. L'approvazione dei progetti di
impianti industriali e le autorizzazioni all'esercizio degli impianti stessi,
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322,
sono sostituite dalle autorizzazioni stabilite dal presente decreto.
Articolo 20
1. La tabella A dell'allegato I al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 1983, è
modificata, per quanto riguarda il biossido di zolfo ed il biossido di azoto,
dalla tabella di cui all'allegato I, che si applica su tutto il territorio
nazionale.
Articolo 21
1. Per i fini indicati nel presente
decreto, sono fissati i valori guida di qualità dell'aria per il biossido di
zolfo, le particelle sospese ed il biossido di azoto riportati nell'allegato II.
Articolo 22
1. I metodi di prelievo ed analisi
degli inquinanti dell'aria contenuti nell'allegato II al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 1983, relativi alla determinazione
delle concentrazioni del biossido di zolfo, appendice 3, e del biossido di
azoto, appendice 4, sono, rispettivamente, sostituiti dai metodi riportati nelle
appendici 3 e 4 dell'allegato III.
2. Ai metodi di prelievo ed analisi
degli inquinanti dell'aria contenuti nell'allegato II al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 1983, è aggiunta l'appendice 12
concernente il metodo per la determinazione dell'indice di fumo nero riportato
nell'allegato III.
3. I metodi di prelievo ed analisi degli inquinanti
dell'aria contenuti nell'allegato II al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 28 marzo 1983, relativi alla determinazione del materiale
particellare in sospensione nell'aria, appendice 2, ed alla determinazione del
piombo, appendice 5, sono modificati ed integrati dall'allegato IV.
Articolo 23.
1. Ai fini di verificare la
corrispondenza di dati rilevati con il metodo gravimetrico e con il metodo dei
fumi neri per la determinazione delle concentrazioni di particelle sospese
nell'aria, le regioni devono effettuare, in una serie di stazioni
rappresentative, misurazioni parallele con i due metodi e trasmettere i
risultati, ogni sei mesi, ai Ministeri dell'ambiente e della sanità.
Articolo 24
1. Chi inizia la costruzione di un
nuovo impianto senza l'autorizzazione, ovvero ne continua l'esercizio con
autorizzazione sospesa, rifiutata, revocata, ovvero dopo l'ordine di chiusura
dell'impianto, è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni e
dell'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni.
2. Chi attiva
l'esercizio di un nuovo impianto senza averne dato, nel termine prescritto,
comunicazione preventiva alle autorità competenti è punito con l'arresto sino ad
un anno o con l'ammenda sino a due milioni.
3. Chi omette di
comunicare alla regione, nel termine con riferimento al periodo prescritto, i
dati relativi alle emissioni, effettuate a partire dalla data di messa a regime
degli impianti, è punito con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda sino a
due milioni.
4. Chi, nell'esercizio di un nuovo impianto, non osserva
le prescrizioni dell'autorizzazione o quelle imposte dalla autorità competente
nell'ambito dei poteri ad essa spettanti, è punito con l'arresto sino ad un anno
o con l'ammenda sino a lire due milioni.
5. Alla pena prevista dal
comma 4 soggiace chi nell'esercizio di un nuovo impianto non rispetta i valori
limite di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale e
regionale.
6. Nei casi previsti dai commi 4 e 5 si applica sempre la
pena dell'arresto sino ad un anno se il superamento dei valori limite di
emissione determina il superamento dei valori limite di qualità
dell'aria.
Articolo 25.
1. Chi, esercitando un impianto
esistente, non presenta alle autorità competenti, ai sensi dell'articolo 12, la
domanda di autorizzazione nel termine prescritto, è punito con l'arresto fino a
due anni o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due
milioni.
2. Chi, nel caso previsto dal comma 1, non osserva le
prescrizioni dell'autorizzazione o quelle imposte dalla autorità competente
nell'ambito dei poteri ad essa spettanti, ovvero non realizza il progetto di
adeguamento delle emissioni nei tempi e nei modi indicati nella domanda di
autorizzazione, è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda sino a
lire due milioni.
3. Alla pena prevista dal comma 2 soggiace chi
nell'esercizio di un impianto esistente non rispetta i valori di emissione
stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale.
4. Nei
casi previsti dai commi 2 e 3 si applica sempre la pena dell'arresto sino ad un
anno se il superamento dei valori limite di emissione determina il superamento
dei valori limite di qualità dell'aria.
5. È sottoposto alla pena
dell'arresto da due mesi a due anni e dell'ammenda da lire cinquecentomila a due
milioni chi continua l'esercizio dell'impianto esistente con autorizzazione
sospesa, rifiutata, revocata, ovvero dopo l'ordine di chiusura
dell'impianto.
6. Chi esegue la modifica o il trasferimento
dell'impianto senza l'autorizzazione prescritta dall'articolo 13 è punito, nel
primo caso, con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda sino a lire due
milioni, e, nel secondo, con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire
cinquecentomila a lire due milioni.
7. Chi contravviene all'obbligo
previsto nel comma 5 dell'articolo 13 è punito con la pena dell'arresto sino ad
un anno o dell'ammenda sino a lire due milioni.
Articolo 26
1. I titolari degli impianti che non
utilizzano i combustibili conformi alle prescrizioni che saranno adottate ai
sensi dell'articolo 16 sono puniti con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda
da lire cinquecentomila a lire due milioni.
Allegato I
Valori limite di qualità dell'aria
Inquinante | Valore limite | Periodo di riferimento |
---|---|---|
Biossido di zolfo SO2 | Mediana delle concentrazioni medie di 24 ore nell’arco di 1 anno: 80 µg/m3 | 1° aprile - 31 marzo |
Idem | 98° percentile delle concentrazioni medie di 24 ore rilevate nell’arco di 1 anno: 250 µg/m3(*) | 1° aprile - 31 marzo |
Idem | Mediana delle concentrazioni medie di 24 ore rilevate durante l’ inverno: 130 µg/m3 | 1° ottobre - 31 marzo |
Biossido di azoto NO2 | 98° percentile delle concentrazioni medie di 1 ora rilevate durante l’anno: 200: µg/m3 | 1° gennaio - 31 dicembre |
(*) Si devono prendere tutte le misure atte ad evitare il superamento di questo valore per più di tre giorni consecutivi; inoltre si deve cercare di prevenire e ridurre detti superamenti.
Nota 1
Per il riconoscimento della validità del calcolo del 98°
percentile, è necessario che il 75° dei valori possibili sia disponibile ed
uniformemente ripartito, se possibile, sull'intero anno considerato per il luogo
di misurazione preso in esame.
Se per certi luoghi, i valori misurati non
fossero disponibili per un periodo superiore a 10 giorni, lo si dovrà precisare
nell'indicare il precentile calcolato.
Il calcolo del 98° percentile in base
ai valori rilevati durante l'anno va eseguito a partire dai valori
effettivamente misurati.
I valori misurati vengono arrotondati al
µg/m3 più vicino. Tutti i valori sono riportati in un elenco
compilato in ordine crescente per ogni luogo:
X1< X2< X3 Xk< X X N-1< X N
Il 98° percentile è il valore dell'elemento di ordine K per il quale K viene calcolato, mediante la seguente formula:
K = (q x N)
dove q è uguale a 0,98 per il 98° percentile e a 0,50 per il
50 percentile, N essendo il numero dei valori effettivamente misurati.
Il
valore di (q per N) viene arrotondato al numero intero più vicino.
Qualora
gli strumenti di misura non permettono ancora di fornire valori discreti ma
forniscono solo classi di valori superiori a 1 x 30µg/m3, si
utilizzerà per il calcolo del percentile una interpolazione, a condizione che la
formula di interpolazione sia accettata dalla Commissione delle C.E. e che le
classi di valori non siano superiori a 10 x 30µg/m3.
Questa deroga
temporanea è valida solo per gli strumenti attualmente installati, per una
durata non superiore alla durata di vita delle attrezzature in questione, ed è
in ogni caso limitata al 31 marzo 1995.
Nota 2
1. La misurazione delle concentrazioni di biossido di
azoto nell'ambiente ha lo scopo di valutare nel modo più caratteristico
possibile il rischio individuale per quanto concerne l'esposizione al di là del
valore limite; i punti di misurazione dovrebbero pertanto essere scelti,
possibilmente, tra i luoghi in cui tale rischio puo' essere il più elevato.
A
tal fine vanno presi in considerazione due casi distinti:
1.1. Le aree
prevalentemente soggette all'inquinamento dovuto agli autoveicoli e quindi
limitate alle vicinanze di strade con intesa circolazione;
1.2. Le
aree più estese in cui gli scarichi provenienti da fonti fisse contribuiscono a
loro volta in maniera sostanziale all'inquinamento
2. Nel caso 1.1. i
punti di misurazione dovrebbero venire scelti:
in modo da coprire gli esempi
del principali tipi di aree prevalentemente influenzate dall'inquinamento dovuto
agli autoveicoli, soprattutto le strade, anguste, con intensa circolazione e i
principali incroci;
in modo da essere, per quanto possibile, quelli in cui le
concentrazioni di biossido di azoto, quali sono specificate al punto 1, sono
considerate tra le più elevate.
3. Nel fissare il numero di stazioni
da installare per quanto riguarda le aree determinate al punto 1.2. si deve
tenere conto:
dell'estensione dell'area inquinata;
dell'eterogeneità della
distribuzione dell'inquinamento nello spazio.
La scelta dei luoghi non
dovrebbe escludere le strade anguste con intensa circolazione e i principali
incroci quali sono definiti al punto 2, qualora vi sia un rischio di superamento
del valore limite dovuto ad un inquinamento sostanziale proveniente da fonti
fisse di combustione.
4. La lettura finale deagli strumenti deve
rendere possibile il calcolo della media oraria.
Allegato II
Valori guida di qualità dell'aria
Inquinante | Valore guida | Periodo di riferimento |
---|---|---|
Biossido di zolfo SO2 | Media aritmetica delle concentrazioni medie di 24 ore rilevante nell’ arco di 1 anno: da 40 a 60 µg/m3 | 1° aprile - 31 marzo |
Idem | Valore medio delle 24 ore: da 100 a 150 µg/m3 | dalle 00 alle 24 di ciascun giorno |
Biossido di azoto NO2 | 50° percentile delle concentrazioni medie di 1 ora rilevate durante l’ anno: 50 µg/m3 | 1° gennaio - 31 dicembre |
Idem | 98° percentile delle concentrazioni medie di 1 ora rilevate durante l’anno: 135 µg/m3 | 1° gennaio - 31 dicembre |
Particelle sospese (misurate con il metodo dei fumi neri) | Media aritmetica delle concentrazioni medie di 24 ore rilevate nell’arco di 1 anno: da 40 a 60 µg fumo nero equivalente/m3 | 1° aprile - 31 marzo |
Idem | Valore medio delle 24 ore: da 100 a 150 µg fumo nero equivalente/m3 |
Anche per i valori guida valgono le note 1 e 2 dell'allegato I.
Allegato III
Metodi di prelievo e di analisi degli inquinanti dell'aria
Appendice 3
Determinazione del biossido di azoto
1. Principio del metodo
Il biossido di zolfo
presente nell'atmosfera viene fatto assorbire in una soluzione, di
tetracloromercurato di sodio con formazione di un complesso
diclorosolfitomercurato che non viene ossidato dall'ossigeno
dell'aria.
Questo complesso, per aggiunta di aldeide formica e di
pararosanilina in soluzione acida, da luogo all'acido
pararosanilinmetilisolfonico di color rosso purpureo.
L'intensità del colore
di questo complesso, misurata per via spettrofotometrica alla lunghezza d'onda
di 548 nm, è proporzionale alla concentrazione del biossido di zolfo.
Il
metodo è applicabile nell'intervallo di concentrazione tra 3 e 500 µg di
biossido di zolfo per metro cubi di aria (nota 1).
La concentrazione di
biossido di zolfo viene ricavata per mezzo di una curva di taratura preparata
con l'impiego di miscele di gas di taratura (cfr.6.2).
Per i controlli di
routine, a seconda delle apparecchiature disponibili in laboratorio, può
convenire in taluni casi sostituire le miscele di gas di taratura con soluzioni
di solfito di sodio a concentrazione nota.
Tuttavia questo procedimento può
essere applicato solo dopo un idoneo controllo con un dispositivo a
permeazione.
2. Interferenze.
L'interferenza del biossido di
azoto è eliminata mediante l'aggiunta di acido solfammico; l'ozono non
interferisce se si lascia intercorrere un tempo minimo di 20 minuti tra la fine
del prelievo e l'aggiunta dei reattivi.
Le interferenze di ioni metallici
quale Fe(III), Mn(II), Cr(III), Cu(II), e V(V) sono eliminate per l'aggiunta del
sale bisodico dell'acido etilendiamminotetracetico.
Eventuale torbidità o
precipitati devono essere eliminati dalla soluzione assorbente dopo il
prelievo.
3. Reagenti
Salvo indicazione diversa, per acqua
si intende acqua distillata esente da sostanze ossidanti, di preferenza
bidistillata con apparecchiatura di vetro.
3.1. Soluzione assorbente di
tetraclormercurato 0,04 M.
Disciogliere 10,9 g di cloruro di
mercurico HgCl2, 4,7 g di cloruro di sodio NaCl e 0,07 g del sale bisodico
dell'acido etilendiamminotetracetico in acqua distillata e portare il volume a
un litro.
La soluzione è stabile per almeno due mesi a temperatuara ambiente
e non può essere adoperata se si forma un precipitato. Fare attenzione
nell'usare la soluzione perché è molto tossica (note 2, 3 e 10).
3.2. Soluzione di acido solfammico.
Disciogliere 0,6 g di acido
solfammico NH2S03H in acqua distillata e portare il volume a 100 ml. La
soluzione è stabile per alcuni giorni se protetta dall'aria.
3.3. Soluzione di formaldeide.
Diluire 5 ml di soluzione di
formaldeide al 40% a un litro con acqua distillata. La soluzione è instabile e
va preparata giornalmente.
3.4. Acido cloridrico 1 M.
Diluire 86 ml di acido cloridrico concentrato (HCl p. sp.
uguale 1,19 g/ml) a un litro con acqua distillata.
3.5. Soluzione di pararosanilina 0,2%.
Disciogliere 0,2 g di cloridrato di
pararosanilina in 100 ml di acido cloridrico 3.4.
3.6. Acido fosforico 3 M.
Diluire 205 ml di acido fosforico concentrato (H3PO4 p. sp.
uguale 1,69 g/ml) a un litro con acqua distillata.
3.7 Soluzione di pararosanilina 0,16 g/l.
Mescolare 20 ml della soluzione di
pararosanilina 3.5. con 25 ml di acido fosforico 3.6. in un pallone da 250 ml e
portare a volume con acqua distillata.
La soluzione è stabile per alcuni mesi
se conservata al buio.
3.8. Soluzione di solfito di sodio 0,6 g/l.
Scioglere 0,40 di solfito di sodio Na2SO3 oppure 0,30 g
di metabisolfito di sodio Na2S2O5 in 500 ml di acqua distillata e bollita di
recente.
La concentrazione della soluzione, che corrisponde a 320-400 µg di
biossido di zolfo per ml, va determinata con titolazione iodometrica (nota
5).
3.9. Soluzione di solfito di sodio 0,012 g/l.
Immediatamente dopo la titolazione della soluzione di
solfito 3.8, prelevarne accuratamente 2,0 ml e portare a 100 ml con la soluzione
assorbente 3.1.
Questa soluzione è stabile per un giorno a temperatura
ambiente e per 30 giorni se conservata a 5 °C.
4. Apparecchiature
4.1. Filtro e relativo portafiltro:
come descritto nel punto 2 dell'appendice 1.
4.2. Assorbitori a gorgogliamento
del tipo illustrati nella fig. 7.
L'efficienza di assorbimento varia con la geometria degli assorbitori, la
dimensione delle bolle di aria e il loro tempo di contatto con la
soluzione.
L'efficienza di assorbimento può essere determinata inserendo nel
sistema di campionamento un secondo assorbitore in serie con il primo e facendo
il rapporto tra la quantità di biossido di zolfo trovata nel primo assorbitore e
la somma delle quantità trovate nei due assorbitori.
L'efficienza di
assorbimento dei gorgoglitori deve essere superiore al 95%.
L'uso di miscele
di biossido di zolfo ed aria per la preparazione della curva di taratura tiene
conto anche dell'efficienza di assorbimento.
4.3. Pompa aspirante
avente le caratteristiche genrali descritte nell'Appendice 1,
punto 5, che consenta di ottenere portate da 0,1 a 0,25 1/min.
4.4 Misuratore volumetrico
avente le caratteristiche generali descritte
nell'Appendice 1, punto 6, funzionante per portate di 0,1 l/min.
4.5. Spettrofotometro per misure di assorbenza alla lunghezza d'onda di 548 mm,
fornito di celle aventi cammino ottico di 10 mm.
5. Prelevamento del campione
5.1. Linea di prelevamento.
La linea di prelevamento va montata secondo le
prescrizioni riportate nell'Appendice 1, come mostrato nella fig. 1, inserendo
il filtro prima dell'ingresso dell'aria nell'assorbitore (nota 6).
5.2. Campionamento.
Trasferire 50 ml della soluzione di TCM (3.1)
in un assorbitore e pesare quest'ultimo con una accuratezza di 0,1
g.
Inserirlo nel sistema di prelievo.
Durante il campionamento, proteggere
la soluzione assorbente dalla luce solare diretta, coprendo opportunamente
l'assorbitore, per es. con un foglio di alluminio.
Durante il campionamento
mantenere l'assorbitore a 20 + 5 °C.
La portata dell'aria deve essere
compresa fra 0,1 e 0,25 l/min. e mantenuta costante entro il + 5%.
La
quantità minima di aria aspirata deve essere di 150 litri.
Al termine del
campionamento di 24 ore, pesare di nuovo l'assorbitore e correggere le eventuali
perdite di peso aggiungendo acqua distillata fino a raggiungere il peso
iniziale.
Prendere nota del volume di aria misurato dal contatore di gas e
della temperatura e pressione atmosferica. Se il campione deve essere conservato
per più di 12 ore prima dell'analisi, esso deve essere mantenuto a 5 °C (nota
7).
6. Determinazione.
6.1. Analisi.
Trasferire 10 ml della soluzione di campione in un
matraccio tarato da 25 ml e contemporaneamente preparare un bianco introducendo
10 ml della soluzione di assorbimento 3.1. in un altro matraccio da 25
ml.
Aggiungere al bianco i reattivi come descritto più avanti e determinarne
l'assorbanza a 548 mm rispetto all'acqua, impiegando celle da 10
mm.
Confrontare il valore dell'assorbanza del bianco con quello ottenuto per
il bianco della curva di taratura; differenze tra i due valori superiori al 10%
sono indizio di contaminazione dell'acqua, dei reagenti oppure alla
decomposizione di questi ultimi; in tal caso devono essere preparati di
nuovo.
Aggiungere in ciascun matraccio 1 ml della soluzione di acido
solfammico e lasciare reagire per 10 minuti in modo da distruggere l'eventuale
ione nitrito presente.
Versare quindi nei matracci 2 ml della soluzione di
formaldeide accuratamente misurati e 5 ml della soluzione pararosanilina
3.7.
Portare a volume con acqua distillata e porre in termostato a 20
+ 1 °C.
Dopo 30-60 minuti, determinare l'assorbanza del campione e del
bianco rispetto all'acqua.
Non lasciare la soluzione colorata nelle celle
poiché si potrebbe depositare sulle pareti una pellicola di colorante (nota
8).
6.2. Curva di taratura per miscele di biossido di zolfo e aria.
Le miscele di biossido di zolfo e aria devono essere
preparate con il metodo di permeazione (vedi appendice 11).
Per preparare la
curva di taratura e necessario misurare almeno 4 differenti livelli di
concentrazione di biossido di zolfo , compresi nell'intervallo di cui al punto
1, ed una concentrazione zero.
Il campionamento e l'analisi applicati a
ciascuna miscela di taratura devono essere effettuati nelle stesse condizioni
impiegate per il campione in esame, specialmente per quanto concerne il tempo di
campionamento, la portata dell'aria ed il volume di soluzione assorbente.
Si
riportano i valori di assorbanza in funzione della quantità di biossido di zolfo
calcolata in base alla concentrazione di biossido di zolfo nella miscela di
taratura ed il volume di aria campionato.
Determinare il fattore di taratura
f (reciproco della pendenza della retta).
Tale fattore di taratura può
essere impiegato per il calcolo dei risultati (nota 9).
6.3. Curva di taratura con solfito di sodio.
Trasferire volumi accuratamente
misurati (0,0; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 ml) della soluzione di solfito di sodio
3.9 in una serie di palloncini tarati da 25 ml e diluire a circa 10 ml per la
soluzione assorbente 3.1.
Procedere quindi come descritto nel punto
6.1.
Riportare in un grafico i valori della assorbanze (ordinate) in funzione
dei corrispondenti quantitativi di biossido di zolfo, in µg, contenuti nella
serie di campioni a titolo noto.
Nell'intervallo di concentrazione tra 0 e 40
µg di biossido di zolfo in 25 ml di soluzione finale si deve ottenere una
relazione lineare e l'intercetta della retta di taratura sull'asse delle
ordinate non deve differire più di 0,02 unità di assorbanza del valore del
bianco.
Determinare la pendenza della retta e calcolare il suo reciproco
f.
7. Espressione dei risultati.
7.1. Calcolo.
In base a quanto riporatato nel punto 6.2.,
calcolare la concentrazione in massa del biossido di zolfo come
segue:
f.(as - ab) Cso2 = ------------- V
dove:
Cso2 = concentrazione in massa del biossido di zolfo in µg/m3;
f = fattore di taratura, in µg, ottenuto nella taratura con miscele di gas;
as = assorbanza della soluzione del campione;
ab = assorbanza del bianco;
V = volume di aria campionato a 25 °C e a 1013 millibar, in m3.
Se si calcola la concentrazione di biossido di zolfo con la curva di taratura 6.3, si deve usare la seguente espressione:
f.(as - ab) Cso2 = ------------ . 5 V
dove:
Cso2 = concentrazione in massa del biossido di zolfo in µg/m3;
f = fattore di taratura, in mg, ottenuto nella taratura con soluzioni di solfito (vedi punto 6.3.);
as = assorbanza della soluzione del campione;
ab = assorbanza del bianco;
V = volume di aria campionato a 25 °C e a 1013 millibar, in m3.
f può essere utilizzato per controlli di routine del
metodo e deve differire meno del 10% dal fattore di taratura ottenuto con
l'impiego di mescele di gas.
7.2. Limite di rivelabilità.
Il limite di rivelabilità del biossido di zolfo in 10 ml di soluzione di TCM è compreso tra
0,2 e 1,0 mg (in base al doppio delle deviazione standard). Nelle condizioni
migliori, ciò corrisponde a concentrazioni di biossido di zolfo nell'aria di 3
mg/m3 in campioni di aria di 300 litri (campionamento di 24 ore a 0,2
1/min.).
7.3. Precisione.
La deviazione standard del
procedimento descritto è di circa 5 µg/m3 per concentrazioni di
biossido di zolfo fino a circa 400 µg/m3.
Note
1. Se si prevedono concentrazioni superiori a quella
del limite superiore del campo di applicazione, si può campionare un volume di
aria inferiore a quello indicato nel punto 5.2. riducendo opportunamente la
portata di campionamento.
In tal caso occorre accertare sperimentalemente che
l'efficienza di assorbimento rimanga inalterata.
2. La quantità di
EDTA aggiunta elimina le possibili interferenze dei metalli pesanti fino a 60 µg
di Fe (III), 10 µg di Mn (II), 10 µg di Cr (III), 10 µg di Cu (II) e 22 µg di V
(V) in 10 ml di soluzione di assorbimento.
3. La soluzione è
estremamente tossica e va trattata come tale; se viene a contatto con la pelle,
lavare immediatamente con acqua.
Nella nota 10 è riportato un metodo per
recuperare il mercurio delle soluzioni da scartare.
4. È necessario
controllare le proprietà del cloridrato di pararosanillina usato nella
preparazione della soluzione secondo quanto descritto nella nota 11.
I
reagenti che non corrispondono a quei requisiti devono essere purificati per
estrazione (vedi nota 11) o scartati.
5. In una beuta da 500 ml
trasferire 25 ml della soluzione concentrata di solfito 3.8, 50 ml di soluzione
di iodio 0,01 N e titolare l'eccesso di iodio con una soluzione di tiosolfato
0,01 N in presenza di salda d'amido.
Eseguire una prova in bianco con acqua
distillata.
La concentrazione di biossido di zolfo nella soluzione 3.8, in
µg/ml, viene calcolata con la seguente formula:
(V1 - V2) N 32 103 Cso2 = --------------------- 25
dove:
Cso2 è la concentrazione in massa del biossido di
zolfo nella soluzione 3.8 espressa in µg/ml;
V1 è il volume di soluzione di tiosolfato
consumato per la prova in bianco, in ml;
V2 è il volume di soluzione di tiosolfato
consumato per 25 ml di soluzione 3.8., in ml;
N è la normalità della soluzione di
tiosolfato.
6. Se si ha motivo di ritenere che l'aria contenga
solfuro di idrogeno, tra il filtro e l'assorbitore dovrà essere inserito un tubo
di assorbimento riempito con lana di quarzo impregnata di una soluzione
contenente lo 0,5% di solfato di argento e il 2,5% di solfato acido di
potassio.
L'impregnazione si ottiene facendo passare due volte la soluzione
attraverso il tubo ed essiccando quindi il tubo per riscaldamento in corrente di
azoto.
7. Se nella soluzione del campione si nota un precipitato, esso
è probabilmente dovuto ad una reazione tra Hg(II) e un composto solforato
ridotto.
Prima dell'analisi, eliminare il precipitato per filtrazione o
centrifugazione.
8. Intervalli di tempo fissi (per es. un minuto) fra
le aggiunte dei vari reagenti, assicurano una migliore riproducibilità nello
sviluppo del colore.
Usando acido solfammico con il procedimento descritto,
possono essere tollerati fino a 50 µg di biossido di azoto in 10 ml di soluzione
di campione.
Poiché la concentrazione della formaldeide è un parametro che
influenza in modo critico l'assorbanza, l'aggiunta di 2 ml deve essere
accuratamente misurata.
Le soluzioni la cui assorbanza superi quella della
concentrazione più elevata impiegata per la preparazione della curva di
taratura, possono essere diluite fino a sei volte con il bianco, in modo tale da
poter ottenere una lettura in scala. Tale lettura, tuttavia, ha soltanto valore
indicativo del reale valore dell'assorbanza, entro il + 10%.
9. Per quanto riguarda il campionamento descritto al punto 5.2, si raccomanda
di campionare circa 0,5-3 µg di SO2 per ml di soluzione assorbente
ogni qualvolta ciò sia possibile, allo scopo di eseguire la
determinazione fotometrica nelle migliori
condizioni.
10. eliminazione del mercurio dalle soluzioni residue da
smaltire.
Nella presente nota è descritto un metodo per eliminare il mercurio
dalle soluzioni residue che si ottengono impiegando la soluzione assorbente
(3.1.).
1. Reagenti.
1.1. Soluzione di idrossido di sodio
contenente all'incirca 400 g/l di NaOH.
1.2. Acqua ossigenata (H2O2) al 30%
circa (prodotto tecnico).
1.3. Solfuro di sodio (Na2S.9H2O) (prodotto
tecnico).
2. Modo di operare.
In un contenitore e di polietilene,
del volume di 50 litri circa, raccogliere le soluzioni residue il cui contenuto
in mercurio è troppo elevato perché possano essere eliminate attraverso le
fognature.
Quando il volume raccolto ha raggiunto approssimativamente i 40
litri, aggiungere, nell'ordine, agitando per insufflazione d'aria, un volume di
soluzione di idrossido di sodio (1.1.) sufficiente alla neutralizzazione,
seguito da altri 400 ml.
Aggiungere 100 g di solfuro di
sodio (1.3.) e, dopo dieci minuti, 400 ml di soluzione di acqua ossigenata
(1.2.).
Lasciare riposare per 24 ore la miscela, poi aspirare e separere il
liquido.
Trasferire il residuo in un altro contenitore.
11. proprietà e purificazione del cloridrato di pararosanilina.
1. Verifica della purezza del reagente.
Prelevare 1 ml della soluzione 3.5. di
PRA e diluire a 100 ml con acqua distillata.
Porre 5 ml della soluzione in un
pallone tarato da 50 ml ed aggiungere 5 ml di soluzione tampone acetato di
sodio-acido acetico 0,1 M.
Portare a volume con acqua e mescolare.
Dopo
un'ora, misurare l'assorbanza della soluzione allo spettrofotometro, a 540 nm,
in una cella di 10 mm.
Calcolare la concentrazione di pararosanillina (PRA)
con la seguente formula:
assorbanza x 20 K % PRA = ---------------------- 100 mg
dove:
K = 21300
Se la purezza della pararosanilina è inferiore al 95%, il
reagente deve essere purificato secondo il procedimento indicato al punto
2.
2. Purificazione.
In un imbuto separatore da 250 ml, equilibrare
100 ml di 1-butanolo e 100 ml di acido cloridrico 1 M.
Pesare 0,1 g di
cloridrato di pararosanilina (PRA) in un beaker.
Aggiungere 50 ml dell'acido
equilibrato e lasciar riposare per alcuni minuti.
Introdurre 50 ml
dell'1-butanolo equilibrato in un imbuto separatore da 125 ml.
Trasferire
nell'imbuto la soluzione acida contenente il colorante ed
estrarre.
L'impurezza violetta passerà nella fase organica. Trasferire la
fase inferiore (acquosa) in un altro imbuto separatore ed aggiungere porzioni da
20 ml di 1-butanolo.
Ciò è sufficiente di solito a eliminare quasi tutta
l'impurezza violetta che contribuisce a colorare il bianco.
Se dopo 5
estrazioni l'impurezza violetta è ancora presente nella fase 1-butanolo, questa
partita de colorante deve essere scaratata.
Dopo quest'ultima estrazione,
filtrare la fase acquosa attraverso un batuffolo di cotone in un matraccio
tarato da 50 ml e portare a volume con acido cloridrico 1M.
Questa soluzione
di reagente deve avere una colorazione rossa tendente al giallo.
Alcune
partite di 1-butanolo contengono ossidanti che provocano una "richiesta" di
biossido di zolfo.
Controllare agitando 20 ml di 1-butanolo con 5 ml di
ioduro di potassio al 15%.
Se nella fase alcolica compare una colorazione
gialla, distillare l'1-butanolo su ossido di argento.
Appendice 4
Determinazione del biossido di azoto.
1. Principio del metodo.
Il metodo è basato sulla
chemiluminescenza (emissione di luce) in seguito alla reazione in fase gassosa
tra ossido di azoto e ozono.
Le reazioni sono le seguenti:
NO + O3 => NO*2 + O2
NO*2 => NO2 + hv.
Il biossido di azoto eccitato emette una radiazione nel
vicino infrarosso (intorno a 1200 nm). In presenza di un eccesso di ozono,
l'intensità della radiazione è proporzionale alla concentrazione dell'ossido di
azoto.
La radiazione emessa viene filtrata da un filtro ottico selettivo e
convertita in segnale elettrico da un tubo fotomoltiplicatore.
La misura del
biossido di azoto viene ottenuta come differenza fra la misura degli ossidi di
azoto totali, cioè l'ossido di azoto contenuto nel campione di aria più quello
proveniente dalla riduzione del biossido di azoto (NOX),
e quella del solo ossido di azoto (NO).
Per la misura dell'ossido
di azoto, il campione di aria viene inviato direttamente in una camera di
reazione dove viene miscelato con ozono in eccesso.
Per la misura degli
ossidi di azoto totali, l'aria viene fatta passare attraverso un convertitore
posto prima della camera di reazione che trasforma il biossido di azoto (NO2) in
monossido di azoto (NO).
2. Interferenze.
Possono interferire nella
determinazione degli ossidi di azoto totali i composti azotati, differenti dal
biossido di azoto, che vengono trasformati dal convertitore, in ossido di azoto
in parte o completamente, in funzione del tipo di convertitore e della sua
temperatura; i composti azotati che più comunemente possono interferire sono:
ammoniaca, ammine, acido nitrico, alcuni nitriti organici e inorganici, il
periossiacetilbitrato (PAN).
3. Analizzatore.
L'analizzatore deve avere le
caratteristiche strumentali riportate nell'appendice 10.
L'analizzatore può
essere del tipo a due vie o del tipo ciclico.
Negli analizzatori del primo
tipo il flusso di aria viene diviso in due parti; una di queste passa
direttamente in una camera di reazione, l'altra attraversa invece prima il
convertitore; questo tipo di analizzatore pertanto ha due camere di reazione,
una per la misura dell'ossido NO ed una per la misura degli ossidi
NOX.
La radiazione emessa da ciascuna della due camere di reazione
può essere misurata altenativamente da un solo rivelatore oppure
contemporaneamente da due rivelatori.
Negli analizzatori del tipo ciclico il
flusso di aria passa alternativamente attraverso il convertitore o entra
direttamente nella camera di reazione; vi è pertanto una sola camera di reazione
ed un solo rivelatore e la misura di NO e di NOX viene effettuata in
due tempi seccessivi.
Le parti essenziali dell'analizzatore sono le
seguenti:
linea di campionamento;
filtro per le particelle;
regolatore
di portata;
convertitore;
generatore di ozono;
camera di
reazione;
rivelatore (filtro ottico e tubo fotomoltiplicatore);
pompa per
l'aspirazione dell'aria.
3.1. Linea di campionamento (nota 1).
All'inizio della linea di campionamento deve essere collocato un piccolo
imbuto rivolto verso il basso.
L'imbuto e il materiale dei tubi che
costituiscono la linea di campionamento devono essere di materiale inerte,
possibilmente in politetrafluoroetilene (PTFE).
La linea di campionamento
deve essere la più corta possibile e può essere moderatamente riscaldata per
evitare condensazioni.
3.2. Filtro per le particelle.
Il filtro deve essere in grado di trattenere tutte le particelle che possano
alterare la funzionalità dell'analizzatore e deve essere costituito da un
materiale inerte.
Sono materiali adatti, per esempio, il PTFE e l'acciaio
inossidabile.
Il filtro deve essere sostituito o pulito periodicamente in
funzione del grado di polverosità della zona di campionamento.
3.3. Regolatore di portata.
Deve essere in grado di assicurare
che la portata dell'aria durante il campionamento sia mantenuta costante entro
il piu' meno 2%.
3.4. Convertitore.
Il convertitore
deve essere in grado di trasformare il biossido di azoto in ossido di azoto con
una efficienza non inferiore al 95% (vedi successivi punti 4 e 5) ad una
temperatura non superiore a 400 °C.
Il convertitore utilizza come
catalizzatore acciaio inossidabile, rame, molibdeno, tungsteno o carbonio
spettroscopico, e deve essere mantenuto a temperatura costante.
3.5. Generatore di ozono.
L'ozono viene prodotto da aria o da
ossigeno per irraggiamento UV o per scarica elettrica.
Può essere utilizzata
anche l'aria ambiente se convenientemente seccata e filtrata.
Si raccomanda
che il flusso di aria o di ossigeno nel generatore venga mantenuto
costante.
La concentrazione dell'ozono prodotto deve essere maggiore della
concentrazione più elevata degli ossidi di azoto da determinare.
3.6. Camera di reazione.
La camera di reazione deve essere
costituita da materiale inerte e può essere riscaldata leggermente per evitare
condensazioni.
La reazione è condotta a pressione ridotta per aumentare la
sensibilità.
3.7. Rivelatore.
E' costituito da un
filtro ottico e da un tubo fotomoltiplicatore. Il filtro ottico deve trattenere
tutte le radiazioni con lunghezza d'onda inferiore a 600 nm per evitare le
interferenze causate dalla reazione di chemiluminescenza dell'ozono con gli
idrocarburi instauri.
3.8. Pompa per l'aria.
La pompa dell'aria deve essere collocata alla fine del circuito pneumatico e deve essere
in grado di funzionare alle condizioni di pressione richieste per la camera di reazione.
4. Apparecchiatura per il controllo della efficienza del
convertitore.
4.1. Sorgente di ossido di azoto.
Può essere costituita da una bombola di gas compresso contenente ossido di azoto NO in
azoto.
Se la concentrazione di NO nella bombola è superiore a 1 ppm, è
necessario diluire il gas con aria, in modo che la concentrazione finale risulti
pari a circa 1 ppm (vedere appendice 11); la concentrazione effettiva non
deve essere necessariamente nota, purché essa rimanga
costante durante il controllo dell'efficienza del convertitore.
4.2. Sorgente di ossigeno.
Può essere costituita da una bombola
per gas compressi contenente ossigeno o aria.
4.3. Generatore di ozono.
Deve essere in grado di produrre quantità variabili di
ozono in una corrente di aria o di ossigeno, è costituito da una lampada UV la
cui intensità di irraggiamento è regolata da una finestra con dimensioni
variabili.
5. Misura dell'efficienza del convertitore.
La misura dell'efficienza del convertitore è basata sul principio che la risposta
dell'analizzatore per gli ossidi di azoto totali (NO + NO2) non
cambia quando vengono eseguite determinazioni di miscele contenenti
rapporti variabili di ossido di azoto, purché la somma
delle loro concentrazioni venga mantenuta costante.
Durante la misura è
necessario assicurarsi che la portata complessiva del gas prova sia maggiore
della portata del gas attraverso l'analizzatore, in modo da poterne scaricare
una parte.
La concentrazione di biossido di azoto nel gas di prova deve
essere compresa tra il 10 e il 90% della concentrazione degli ossidi di azoto
totali.
In ognuno dei passaggi indicati di seguito deve essere annotata la
risposta dell'analizzatore per il biossido di azoto e per gli ossidi di azoto
totali:
a) calibrare l'analizzatore come descritto nel successivo punto
7.1;
b) tenendo spenta la lampada del generatore di ozono (4.3), annotare le
risposte in concentrazione (ppm) degli ossidi di azoto totali R2 e dell'ossido
di azoto P1.
Se il gas di prova contiene impurezze di NO2 i due segnali
saranno leggermente diversi;
c) accendere la lampada UV (4.3). Si forma così
ozono che reagisce con l'ossido di azoto prima che il gas entri
nell'analizzatore. Annotare le risposte in concentrazione degli ossidi totali R2
e dell'ossido di azoto P2;
d) variare la finestra della lampada UV (4.3) e
annotare le risposte in concentrazione degli ossidi di azoto (R3, R4, ecc.) e
dell'ossido dei azoto (P3, P4, ecc.);
e) determinare l'efficienza del
convetitore, espresso in percento, mediante la formula:
(Rn - Pn) - (R1 - P1) E = ------------------------- x 100 P1 - Pn
dove E è l'efficienza del convertitore, e Rn e Pn sono rispettivamente le risposte in ppm dell'analizzatore per gli ossidi totali e l'ossido di azoto per ciascuna posiszione della lampada UV. Se E è inferiore a 95%, sostituire o rigenerare il convertitore.
6. Taratura dell'analizzatore.
Devono essere costruite due curve di taratura, una per NO ed una per NOX, che
riportino in ascisse le concentrazioni in ppm e in ordinate i corrispondenti
segnali di risposta.
Ogni curva deve essere costruita con almeno 7 punti,
approssimativamente equidistanti e distribuiti in modo da ricoprire un campo
pari a 90 + 5% del campo nominale di misura.
Per costruire le curve di
taratura devono essere impiegate atmosfere campione a concentrazione nota
preparate secondo le modalità riportate nell'appendice 11.
7. Procedimento.
7.1. Controllo dello zero e della taratura.
Per il controllo e la regoalzione dello zero, inviare allo
analizzatore aria pura e agire sugli appositi regolatori, uno per NO ed uno per
NOX, fino ad ottenere i segnali di zero.
Per il controllo e la
regolamentazione della taratura si invia nell'analizzatore una tamosfera
campione contenente una concentrazione nota di NO e di NO2 in (ppm) e
si regolano i segnali di risposta di NO e NOX in modo che essi siano
uguali e quelli attesi; regolare alternativamente i segnali di zero e di
taratura sia per NO che NOX fino a che non si ottengano i risultati
voluti.
Il controllo dello zero e della taratura deve essere eseguito
periodicamente.
7.2. Determinazione.
Le misure devono essere
eseguite secondo le istruzioni del manuale operativo.
Collegare
l'analizzatore con un idoneo sistema di registrazione e iniziare la
misura.
Integrare i segnali di risposta per un periodo di 1 ora.
7.3. Espressione dei risultati.
Le risposte dell'analizzatore
vengono convertite in valori di concentrazione (ppm) utilizzando la curva di
taratura appropriata a quindi espressi in µg/m3 a 25 °C e 1013
millibar (vedere appendice 10, punto 5.2.).
Note
1. L'imboccatura dell'apparecchio di prelevamento
deve essere situata ad una distanza di almeno 0,5 m dagli edifici per evitare
l'effetto di schermo.
Il tempo di transito dei campioni di volume di gas
nella linea di campionamento non deve superare i 10 secondi.
L'imboccatura
dell'apparecchio di prelevamento deve essere protetta dalla pioggia e dagli
insetti. Se si utilizza un prefiltro, la sua scelta e manutenzione (pulizia
regolare ) deve essere fatta in modo da influire il meno possibile sulla
concentrazione di biossido di azoto.
La linea di camionamento deve essere
pulita regolarmente, tenedo conto delle condizioni locali.
Gli scarichi di
gas dello strumento e gli scarichi provenienti dal sistema di calibratura non
devono influire sul campionamento.
Gli impianti annessi (dispositivo di
climatizzazione e dispositivo di trasmissione dei dati) non devono influire sul
campionamento all'imboccatura dell'apparecchio di prelevamento.
Tutte le
necessarie precauzioni devono essere prese affinché le variazioni di temperatura
non determinino una percentuale di errori troppo notevole nella
misurazione.
La linea di campionamento deve essere a tenuta d'aria e la
portata va controllata regolarmente.
Appendice 12
Determinazione dell'indice di fumo nero
Per convenzione con il termine "fumo nero" si intende il
materiale particellare sospeso nell'aria, caratterizzato dalla capacità di
assorbire la luce, misurato per riflettometria dopo essere stato raccolto su un
filtro.
L'indice di funo nero viene espresso in µg di fumo nero equivalente
(f.n.e.) per metro cubo di aria.
Questo indice non deve essere considerato
corrispondente alla concentrazione di materiale particellare sospeso nell'aria
perché la corrispondenza tra l'indice di fumo nero e la massa delle particelle
per metro cubo varia da luogo a luogo e nel tempo.
1. Principio del metodo.
Si filtra un volume noto
di aria attraverso un filtro di carta e si misura la riflettanza della macchia
formatasi. Dall'indice di annerimento della macchia (100 - R, dove R è la
riflettanza in %) si determina la massa convenzionale di fumo nero per unità di
superficie per mezzo di una curva stabilita nel 1964 da un gruppo di lavoro
dell' OCSE.
2. Apparecchiatura.
I componenti essenziali della
linea di prelievo sono i seguenti:
presa d'aria;
filtro e
portafiltro;
pompa e regolatore di portata;
misuratore di volume.
La
corretta successione dei componenti la linea di prelievo è indicata nella figura 8.
2.1. Presa d'aria.
La presa d'aria è costituita da
un imbuto conico di diametro da 30 a 50 mm realizzato con un adatto materiale,
come il polipropilene, il polietilene o il politetrafluoroetilene.
L'imbuto
deve essere orientato verticalmente con l'apertura rivolta verso il basso, ad
una altezza dal suolo compresa tra 2,5 e 5 metri.
2.2. Tubi di collegamento.
Il diametro interno deve essere di 8 + 1
mm, la lunghezza deve essere quella minima necessaria e comunque inferiore a 6
metri; i gomiti devono avere un raggio di curvatura superiore a 50 mm.
I tubi
devono essere costituiti dagli stessi materiali indicati al punto 2.1.
2.3. Portafiltro.
Il portafiltro deve essere
costruito con un materiale inerte non soggetto all'accumulo di cariche
elettrostatiche. La superficie dell'apertura circolare deve essere di 5
cm2 più meno 5%.
2.4. Filtro.
Il filtro deve essere di carta Whataman n. 1; esso deve avere una riflettanza uniforme su tutta
la superficie;La caduta di pressione attraverso il filtro, nelle condizioni di
campionamento descritte nel presente metodo, non deve superare 500 Pa (50 mm di
colonna di acqua).
Il campione deve essere raccolto sul lato liscio del filtro.
2.5. Pompa.
Pompa avente le caratteristiche
descritte nell'appendice I, che permetta una portata di 2 m3/giorno
nelle condizioni di esercizio.
Il regolatore di portata deve assicurare una
costanza entro piu' meno 10%.
2.6. Misuratore volumetrico.
Il misuratore volumetrico deve avere le
caratteristiche riportate nel punto 6 dell'appendice 1.
In alternativa il
volume di aria campionato può essere determinato registrando il tempo trascorso,
se si dispone di un adatto regolatore che assicuri una portata costante entro
+ 4%.
Il volume di aria campionato deve essere di 2
m3/giorno + 10%.
2.7. Riflettometro.
Il riflettometro è costituito da uan
fotocella a strato di sbarramento, una sorgente di luce bianca e un galvanometro
con scala lineare da 0 a 100.
Il riflettometro EEL tipo 43 è il più adatto in
quanto è stato lo strumento usato per ricavare la curva della OCSE (vedi punto
1).
Il riflettometro della EEL tipo 43 deve dare la curva riportata nella
fig. 9 quando venga tarato utilizzando i primi 11 punti della scala a 24 punti
Kodak.
Possono essere usati altri riflettometri, purché la loro risposta alla
scala Kodak sia compresa entro 1 unità dell'indice di annerimento misurato.
3. Procedimento.
3.1. Montare la linea di prelevamento come indicato nel punto 1.
Inserire il filtro di cara nel portafiltro
e iniziare il prelievo con una portata di 2 m3/giorno; al termine del
campionamento, che deve avere una durata di 24 ore, prendere nota del volume di
aria campionato (nota 1).
3.2. Taratura del riferimento EEL tipo 43.
Controllare lo zero meccanico del galvanometro e, se necessario,
regolarlo.
Accendere lo strumento e lasciarlo scaldare per 5
minuti.
Collocare la maschera sulla sezione bianca della piastra di taratura
di corredo dello strumento ed inserire la testa di misura nella
maschera;
regolare il galvanometro a 100 ricorrendo al regolatore di
sensibilità.
Far scorrere la maschera e la testa di misura sulla parte grigia
della piastra di taratura. L'ago del galvanometro deve indicare lo stesso valore
riportato sulla piastra piu' meno 1/2 divisione.
La taratura deve essere
effettuata ogni volta che si adopera lo strumento
(nota 2).
3.3. Misuratore della riflettenza delle macchie di fumo.
Tarare il riflettometro come descritto nel punto 3.2.
Collocare un filtro di carta
Whatman n. 1 con parte liscia rivolta verso l'alto sulla sezione bianca della
piastra di taratura.
Porre la maschera sopra il filtro ed inserire la testa
del riflettometro; si osserva che l'ago del galvanometro indica una riflettenza
superiore a 100 (il galvanometro va fuori scala) rispetto a quella osservata con
la sola piastra bianca durante la taratura.
Regolare di nuovo il galvanometro
a 100.
Sostituire il filtro di carta pulito con uno esposto, collocare la
maschera al centro della macchia, inserire la testa di misura, e prendere nota
della lettera del galvanometro (che ovviamente deve essere inferiore a 100). Il
regolatore di sensibilità del galvanometro non deve essere modificato durante la
misura delle macchie.
Quando si esegue la misura di più macchie, occorre
controllare ad intervalli frequenti, per es. ogni 5-10 letture, la regolazione
dello strumento a 100 utilizzando un filtro di carta pulito.
3.4. Determinazione della massa convenzionale di fumo nero.
Dalla misura della riflettanza della macchia determinare la massa convenzionale di
fumo nero per unità di superficie del filtro in base alla curva dell'OCSE
(riportata in forma di tabella nella fig. 10).
In alternativa la massa di
fumo nero per unita' di superficie puo' essere calcolata con la seguente
espressione:
S = 6.0240365 (102) - 2.1894125 (101) R + 3.2603453 (10-1) R2 - 2.3214402 (10-3) R3 + 6.4810413 (10-6) R4
dove S è la massa convenzionale di fumo nero per unità di superficie in µg/m3 ed R è la riflettanza della macchia in %.
4. Espressione dei risultati.
4.1. Calcolo.
La massa di fumo nero per unità di superficie S viene convertita in indice di fumo
nero C, espresso in µg di f.n.e./ m3, con la seguente
espressione:
S x A C = -------- V
A = superficie della macchia del filtro in cm2
(nominalmente 5 cm2)
V = volume di aria campionato riportato alle
condizioni di riferimento, in m3 (nominalmente 2 m3).
I risultati devono essere arrotondati al µg di f.n.e./ m3.
4.2. Limite di rivelabilità e intervallo di misura.
Sono da considerare valide soltanto misure di riflettanza
comprese fra 35 e 95%.
Il campo di misura va quindi da 6 a 370 µg di f.n.e./
m3.
Nel caso che le misure di riflettanza non siano comprese nel
campo di accettabilità, non è consentito modificare il volume di aria campionato
in modo da far rientrare le letture in scala.
In tal caso i risultati devono
essere espressi nel modo seguente:
f.n.e. < µg/ m3 oppure
f.n.e. > 370 µg/ m3.
4.3. Riproducibilità.
La riproducibilità del presente metodo è pari a 5 µg di f.n.e./ m3 nell'intervallo di
concentrazione tra 6 e 140 µg di f.n.e./ m3.
Note
1. Nel caso che in alternativa all'impiego di un
misuratore si volume venga impiegato un regolatore che assicuri una portata
costante entro + 4%, il volume di aria campionato si ottiene
moltiplicando la portata di campionamento in m3/ora per il tempo di
campionamento espresso in ore.
2. È importante che il procedimento di
taratura venga effettuato nel modo descritto; l'impiego di procedimenti diversi
provocherebbe degli errori.
FIGURE
Fig.7 - Modelli di assorbitori per la determinazione del biossido di zolfo (appendice 3, punto 4.2)
Fig. 8 - Linea di campionamento (appendice 12, punto 2)
Fig. 9 - Risposta del riflettometro (appendice 12, punto 2.7)
Allegato IV
Modifiche ed integrazioni ai metodi
di prelievo e di analisi degli inquinanti dell'aria riportati nelle appendici 2
e 5 del decreto del presidente del consiglio dei ministri 28 marzo
1983.
A. DETERMINAZIONE DEL PIOMBO.
1. Filtro.
Il filtro deve avere un'efficacia di raccolta non inferiore al 99% per tutte le
particelle di diametro aerodinamico medio di 0,3 µm alla velocità nominale usata
nel campionamento.
2. Efficienza del campionatore.
L'efficienza del campionatore è determinata dal rapporto tra la concentrazione in massa di
particelle nell'aria raccolta del filtro e la concentrazione nell'atmosfera.
L'efficienza di un campionatore non dev'essere inferiore ai valori indicati
nella seguente tabella e deve essere indipendente dalla direzione del
vento.
Efficienze minime accettabili (%) per un campionatore:
Velocità del vento | Dimensioni delle particelle (diametro aerodinamico) | |
---|---|---|
5 µm | 10 µm | |
2 ms - 1 | 95 | 65 |
4 ms - 1 | 95 | 60 |
6 ms - 1 | 85 | 40 |
3. Flusso d'aspirazione del campionamento.
Il flusso d'aspirazione del campionamento dev'essere mantenuto costante per tutto
il periodo di campionamento entro i limiti di 5% del valore nominale.
4. Ubicazione.
Le stazioni di campionamento (o campionatori) devono essere
collocate, per quanto possibile, in modo tale da essere rappresentative delle
zone in cui vanno effettuate le misurazioni.
5. Funzionamento.
Il campionamento deve essere ininterrotto, anche se sono consentite pause
quotidiane o settimanali di pochi minuti per permettere il cambio dei filtri. Un
valore medio annuo calcolato è valido soltanto se saranno stati effettuati
campionamenti per un minimo di quindici giorni lavorativi in ciascun mese, nella
misura del possibile ripartiti in maniera equa sul periodo esaminato. Il valore
medio annuo è calcolato dividendo la somma dei valori giornalieri validi per il
numero dei giorni durante i quali sono stati ottenuti valori validi.
6. Metodo di analisi di riferimento.
Il metodo di analisi di riferimento è
la spettrometria per assorbimento atomico in cui l'errore analitico nella
determinazione del piombo nelle particelle raccolte sia inferiore ad un valore
equivalente di una concentrazione atmosferica di 0,1 µg m3 di piombo
(5% del valore limite di 2 µg m3). Questo errore analitico dovrebbe
essere mantenuto nell'ambito della gamma specificata da
una frequenza di calibrazione appropriata.
B. DETERMINAZIONE DEL MATERIALE PARTICELLARE IN SOSPENSIONE NELL'ARIA.
Metodo di campionamento:
1.
Le particelle in sospensione vengono raccolte su un filtro a membrana o in fibra di vetro.
2. L'apparecchiatura di campionamento consta di:
un filtro,
un supporto di filtrazione,
una pompa,
un contatore
volumetrico.
3. L'apparecchiatura di campionamento non comprende alcun
sistema di frazionamento delle particelle.
4. La durata del campionamento è di 24 ore.
5. Il filtro deve essere protetto dalla
sedimentazione diretta delle particelle e dall'influsso diretto delle condizioni atmosferiche.
6. L'efficienza dei filtri deve essere suepriore al 99%,
per le particelle aventi un diametro aerodinamico di 0,3 µm.
7. La velocità dell'aria alla superficie del filtro deve essere compresa fra 33 e 55
cm/sec. La diminuzione della velocità nel periodo di campionamento non deve
essere superiore al 5% se si utilizzano filtri in fibra di vetro e al 25 % se si
utilizzano filtri a membrana.
8. Il numero di campionamenti durante l'anno è di almeno 100, ripartiti uniformemente durante tale
periodo.
Metodo di analisi:
a. L'analisi è fatta per pesata.
b.1. I filtri a membrana devono essere condizionati,
prima e dopo il campionamento, mantenendoli per almeno due ore a una temperatura
costante compresa fra 90 e 100 °C e mettendoli poi per altre due ore in un
essiccatore, prima di procedere alla pesata.
b.2. I filtri in fibra di
vetro devono essere condizionati, prima e dopo il campionamento, mantenendoli
per 24 ore in un'atmosfera controllata a una temperatura di 20 °C, con
un'umidita' relativa del 50%, prima di procedere alla pesata.
Note
Nota all'articolo 3:
Il Dpcm 28 marzo 1983 nel
supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 145 del 25 maggio 1983, reca:
"Limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi
ad impianti dell'aria nell'ambiente esterno".
Nota all'articolo 16:
Il testo dell'articolo 2,
comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero
dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), è il seguente:
"2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e sentito il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite per l'intero
territorio nazionale e per zone particolari dello stesso le caratteristiche
merceologiche, aventi rilievo ai fini dell'inquinamento atmosferico, dei
combustibili e dei carburanti, nonché le caratteristiche tecnologiche degli
impianti di combustione."
Nota all'articolo 18:
Il testo dell'articolo 14, comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349 è il seguente:
"3. Qualsiasi cittadino ha diritto di accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente
disponibili, in conformità delle leggi vigenti, presso gli uffici della pubblica
amministrazione, e può ottenere copia previo rimborso delle spese di
riproduzione e delle spese effettive di ufficio il cui importo è stabilito con
atto dell'amministrazione interessata."
Nota all'articolo 19:
Il Dpr 15 aprile 1971, n. 322, approva il regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615,
recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al
settore delle industrie.
Nota all'articolo 22, comma 3:
Si ripubblicano le appendici 2 e 5 dell'allegato II del Dpcm 28 marzo 1983, il cui testo è il
seguente:
Appendice 2
Determinazione del materiale particellare
in sospensionenell'aria.
1. Principio del metodo.
Il materiale particellare in sospensione viene raccolto su filtri a membrana micropori; la
determinazione viene fatta per gravimetria e riferita al volume di aria
filtrato, riportato alle condizioni di pressione e di temperatura
prescritte.
2. Apparecchiature.
2.1. Filtri a membrana.
Filtri a membrana micropori di diametro di 50 mm
circa, aventi pori di diametro medio 0,4-0,5 micron. I filtri non devono subire
alterazione alcuna durante le operazioni di taratura (punto 3.1.) e di
prelevamento dei campioni (punto 3.2.).
2.2. Supporto per filtrazione.
Il filtro deve essere sostenuto, durante tutto il
periodo di tempo in cui è attraversato dall'aria aspirata, da un apposito
supporto di tipo analogo a quello illustrato nella figura 2.
Il supporto deve
essere costruito con materiale metallico resistente alla corrosione e deve avere
le superfici interne levigate.
Le dimensioni vincolanti del supporto di
filtrazione sono indicate nella figura 2. Le due parti del supproto una volta
montato il filtro, devono combaciare in modo da evitare qualunque trafilamento
di aria.
A tale sopo le due parti devono risultare premute l'una contro
l'altra per mezzo di un dispositivo di blocco tale da non deformare e da non
danneggiare il filtro.
Il filtro deve essere sostenuto da un disco di
materiale sinterizzato o altro mezzo idoneo che impedisca ogni possibile
deformazione del filtro e che sia perfettamente resistente alla
corrosione.
Il diametro della superficie effettiva di filtrazione deve essere di 36 mm.
2.3. Pompa aspirante.
Pompa avente le caratteristiche generali descritte nella appendice 1 punto 5, che permetta la
portata prevista per il prelevamento del campione di materiale particellare
sospeso, nelle condizioni di esercizio.
2.4. Misuratore volumetrico.
Contatore a secco avente le caratteristiche
generali di cui all'appendice 1 punto 6.
2.5. Bilancia analitica di sensibilità0,0,2 mg.
2.6. Stufa da laboratoriocon termoregolatore incorporato.
3. Determinazione.
3.1. Taratura dei filtri.
Si contrassegna sul margine ogni filtro avendo cura di
non oltrepassare 5 mm dal bordo esterno.
I filtri contrassegnati vanno
collocati su vetrini da orologio a bassa curvatura e mantenuti in stufo alla
temperatura di 90-100 °C per un periodo di 2 ore.
I filtri vengono quindi
esposti in essiccatore contenute gel di silice per un periodo di almeno 12
ore.
I filtri così condizionati vengono pesati con la bilancia 2.5 e
conservati negli appositi contenitori.
3.2. Prelevamento del campione.
Le parti componeneti la linea di prelevamento vanno
disposte come indicato nella figura 1b, nel seguente ordine:
supporto di
filtrazione;
pompa aspirante con regolatore di portata;
contatore
volumetrico.
Si colloca il filtro tarato sull'apposito di filtrazione e si
inizia il prelievo utilizzando una portata di 20 1/min. Il supporto di
filtrazione deve essere orientato in modo che la superficie di filtrazione del
filtro sia rivolta verso il basso. Qualora nel corso del prelevamento la portata
dovesse scendere al di sotto di 151/min., si deve provvedere a regolare di nuovo
la portata al valore iniziale o, qualora ciò non sia possibile, a effettuare il
prelievo in due o al massimo tre periodi consecutivi.
Completato il
prelevamento, il filtro viene collocato nel contenitore e trasportato in
laboratorio per il condizionamento e la pesata, che verranno eseguite con le
stesse modalità descritte nel punto 3.1.
Il prelievo (o, nel caso, i prelievi
consecutivi) deve avere una durata di 24 ore.
4. Calcolo della concentrazione del materiale particellare in sospensione nell'aria.
La concentrazione del materiale particellare in sospensione, Ps' espresso in
µg/ m3, a 25 °C e a 1013 millibar, viene calcolata con la seguente formula:
D P Ps = -------- V
dove D P è la differenza in Mg, tra i pesi iniziali e finali del filtro (o dei filtri nel caso di più prelievi consecutivi nelle 24 ore), e V è il volume di aria aspirato in 24 ore, espresso in m3, dedotto dalla lettura del contatore volumetrico e riportato alle condizioni prescritte di pressione e di temperatura (25 °C e 1013 millibar).
Appendice 5
Determinazione del piombo.
1. Principio del metodo.
Il piombo contenuto nel materiale paricellare sospeso viene
raccolto filtrando un volume noto di aria attraverso un filtro a membrana micropori.
Dopo minerallizzazione del filtro con acido nitrico si determina
il piombo presente nella soluzione per spettrofotometria di assorbimento atomico.
2. Interferenze.
Il metodo specifico per quanto riguarda
l'assorbimento della radiazione di risonanza da parte degli atomi di piombo. Il
metodo di misura può essere soggetto ad interferenze di natura chimica o fisica
(Nota 1). Alcune interferenze di natura fisica possono
essere eliminate procedendo alla correzione del fondo con una lampada a spettro continuo.
3. Reattivi.
3.1. Acido nitrico concentrato
(HNO3 . sp uguale 1,40) con concentrazione di piombo uguale o
inferiore a (SEG.) 70 ug/1.
3.2. Acqua bidistillata.
3.3. Soluzione di nitrato di piombo.
Sciogliere 0,1599 g di nitrato di piombo anidro Pb
(NO3)2 (minimo di purezza 99,9%) in circa 200 ml di acqua
bidistillata 3.3. Aggiungere 10 ml di acido nitrico 3.1. e portare a 1 litro con acqua bidistillata.
Questa soluzione contine 100 ug di Pb2+ per ml.
La soluzione va conservata in bottiglia di polietilene.
4. Apparecchiature.
4.1. Filtro a membrana di micropori di diametro
50 mm circa avente pori di diametro medio compreso tra 0,4 e 0,5 micron.
Il filtro non deve subire alterazione alcuna durante le operazione di
prelevamento del campione e deve essere completamente mineralizzabile
con il procedimento descritto nel punto 6.1. (Nota 2.).
4.2. Supporto di filtrazione.
Il filtro deve essere sostenuto, durante tutto il periodo di tempo in cui è attraversato dalla
corrente di aria aspirata, da un supporto di tipo analogo a quello illustrato
nella figura 2 con le caratteristiche specificate nel punto 2.2. della appendice 2.
4.3. Pompa aspiranteavente le caratteristiche generali
descritte nella appendice 1 punto 5 che consenta una portata di 20 1/min nelle
condizioni di esercizio.
4.4. Misuratore volumetrico avente le caratteristiche generali di cui alla appendice 1 punto 6.
4.5. Vetreria esente da piombo.
La vetreria deve essere accuratamente lavata con acido nitrico 3.1. diluito con acqua bidistillata 3.2., e sciacquata
rispettivamente con acqua bidistillata.
4.6. Bando di sabbia o piastra riscaldante.4.7.
Spettrofotometro di assorbimento atomico fornito di
lampada per il piombo e di sistema di automatizzazione mediante fiamma
alimentata da una miscela aria-acetilene o aria-propano. Nel caso che nella
soluzione in esame siano presenti notevoli quantità di
sostanze che possano dar luogo alla formazione di composti di inclusione, la
fiamma deve essere alimentata con la miscela di protossido di azoto ed acetilene.
5. Prelevamento del campione.
5.1. Le parti componenti la linea di prelevamento vanno disposte come illustrato nella figura 1B, nel
seguente ordine:
supporto di filtrazione
pompa aspirante con regolatore di
portata
contatore columetrico.
Si colloca il filtro sull'apposito supproto
di filtrazione e si inizia il prelievo utilizzando una portata di 20 1/min. Il
supporto di filtrazione deve essere orientato in modo che la superficie di
filtrazione del filtro sia rivolta verso il basso.
Qualora nel corso del
prelevamento la portata dovesse scendere al di sotto di 15 1/min, si deve
provvedere a regolare di nuovo la portata di aspirazione al valore iniziale o,
qualora ciò non sia possibile, a effettuare il prelievo
in due o al massimo tre periodi consecutivi.
Completato il
prelevamento, il filtro viene collocato in un contenitore per il trasporto in
laboratorio.
Il prelievo (o, nel caso, i prelievi consecutivi) deve avere una
durata di 24 ore.
6. Procedimento.
6.1. Mineralizzazione del filtro.
Collocare il filtro a membrana utilizzato per il
prelievo del campione in un recipiente di vetro a fondo piano del diametro di 50
mm circa, aggiungere 3 ml di acido nitrico 3.1 e scaldare sotto cappa aspirante
sul bagno di sabbia o sulla piastra riscaldante
mantenuta a temperatura non superiore a 200 °C, portando quasi a secco;
completare la mineralizzazione ripetendo il trattamento per altre due volte con
2 ml di acido nitrico 3.1. per volta.
Trattare il residuo ottenuto con 1 ml
di acido nitrico 3.1. scaldando leggermente; diluire con 3 ml di acqua
distillata; trasferire quantitativamente al soluzione in un matraccio tarato da
10 ml lavando con piccole porzioni di acqua bidistillata e portare a volume.
Agitare e lasciare depositare eventuali particelle insolubili che potrebbero
ostruire il capillare di aspirazione dello strumento nel corso della misura
spettrofotometrica. Procedere alla determinazione del piombo come descritto nel punto 6.3.
6.2. Prova in bianco.
Sottoporre alle stesse operazione descritte nel punto 6.1. un filtro della stessa partita di
quelli usati per il prelievo del campione. La soluzione cosi' ottenuta
costituisce la prova in bianco.
6.3. Determinazione.
Procedere alla determinazione del piombo
sia nella soluzione del campione 6.1. che nella prova in bianco 6.2. mediante lo
spettrofotometro di assorbimento atomico 4.7.; leggere l'assorbanza a 283,3 nm
aspirando la soluzione direttamente dal matraccio tarato.
6.4. Curva di taratura.
Preparare una serie di
soluzioni a titolo noto di piombo introducendo in 5 matracci tarati da 100 ml
rispettivamente 1,0; 2,0; 5,0; 10,0; e 20,0 ml della soluzione 3.3; aggiungere a
ciascun matraccio 10 ml di acido nitrico 3.1. e portare
a volume con acqua bidistillata. Queste soluzioni devono essere preparate al
momento dell'uso. Misurare l'assorbanza delle soluzioni come descritto nel punto
6.3.
Tracciare la cuarva di taratura riportando in ascisse le concentrazioni
di piombo espresse in µg/ml e in ordinate i valori delle relative assorbanze
(Nota 3).
7. calcolo della concentrazione di piombo nell'aria.
La
concentrazione del piombo nel campione di aria prelevato si calcola con la
seguente formula:
(L - L') 10 Cpb = --------------- V
dove:
Cpb è la concentrazione di piombo nel campione di aria,
espressa in µg/ m3 ;
3L è la concentrazione di piombo nella
soluzione di campione preparata secondo 6.1., edotta dalla curva di taratura,
espressa in ug/ml;
L' è la concentrazione del piombo nella prova in bianco
preparata secondo 6.2., dedotta dall curva di taratura, espressa in ug/ml;
V è il volume di aria prelevato riportato a 25 °C e a 1013 millibar, espresso in
m3.
Nel caso che sia stato necessario frazionare il prelievo in due o tre periodi consecutivi della durata totale di 24 ore, la concentrazione media di 24 ore deve essere calcolata facendo la media ponderata delle determinazioni con la seguente formula
n ·i Ci ti 1 Cpb = ------------- n ·i ti 1
Note
1. Per quanto riguarda le interferenze di natura
chimica, alcuni cationi come l'alluminio e lo zirconio possono formare nella
fiamma composti refrattari che occludono parte del piombo. Fra gli anioni
interferiscono quelli che formano precipitati con il piombo; quest'ultima
interferenza può essere eliminata aggiungendo alla soluzione idonei
complessanti.
2. Nel caso si volesse utilizzare il prelievo per la
determinazione contemporanea del materiale particellare sospeso, il filtro
dovra' essere tarato secondo le prescrizioni del punto 3.1. della appendice 2 e
non dovrà subire alterazione alcuna durante tale
operazione.
3. Alcuni spettrofotometri forniscono la risposta
direttamente in concentrazione; in tal caso le soluzioni standard vengono
utilizzate per la taratura e la eventuale linearizzazione della risposta
fotometrica.