Latte: Riferimenti Legislativi

Riferimenti di Legge:

  • Legge 29.3.1928 n° 858;
  • R.D. 9.5.1929 n° 994 e successive modifiche;
  • Regolamento CEE n° 1411 del 29.6.1971 e successive integrazioni e modificazioni;
  • Regolamento CEE n° 566/76 del 15.3.1976;
  • Legge 14.3.1977 n° 89;
  • D.P.R. 26.3.1980 n° 327;
  • D.P.R. 18.5.1982 n° 322;
  • D.M. 7.1.1984;
  • D.M. 4.8.1988 n° 375;
  • Legge 3.5.1989 n° 169;
  • D.M. 9.5.1991 n° 185;
  • D.L. 30.3.1993 n° 93;
  • Decisione 95/340/CE del 27.7.1995;
  • D.P.R. 14.1.1997 n° 54;
  • Circ. 09.06.99 n. 10.

N.B. La normativa in grassetto costituisce la legge-guida della materia.


Si veda:

- per il trasporto R.D. 9.5.1929 n° 994, art. 21

D.P.R. 26.3.1980 n° 327
D.M. 7.1.1984
D.P.R. 14.1.1997 n° 54, art. 14

- per la distribuzione R.D. 9.5.1929 n° 994, artt. 29 e 30
 e la vendita

- per la consegna a R.D. 9.5.1929 n° 994, art. 25
 domicilio

- per i recipienti di R.D. 9.5.1929 n° 994, art. 24
 vendita


- per le bottiglie R.D. 9.5.1929 n° 994, art. 34
			

Il D.M. 9.5.1991 n° 185 è stato emanato specificatamente per il "latte fresco pastorizzato di alta qualità".

Definizioni e denominazioni di vendita:

Il "latte alimentare" è il prodotto ottenuto dalla mungitura regolare, ininterrotta e completa della mammella di animali in buono stato di salute e nutrizione.
Con la parola "latte" deve intendersi il latte proveniente dalla vacca. Il latte di altri animali deve portare la denominazione della specie cui appartiene l'animale che lo fornisce (ad esempio "latte di capra", "latte di asina", ecc. - R.D. 9.5.1929, art. 15 come modificato dalla Legge 14.3.1977 n° 89).
Dal 1° ottobre 1976, il latte posto in commercio con la denominazione "latte intero"deve avere un contenuto di grassi non inferiore al 3,2% ed avere i requisiti stabiliti per il "latte intero normalizzato" (articolo 1 del Regolamento CEE n° 566/76 del Consiglio del 15.3.1976 .Legge 14.3.1977 n° 89, art. 1).

E' consentita la produzione e la vendita di "latte scremato" e di "latte parzialmente scremato" (essi rientrano nella categoria delle preparazioni lattee speciali - R.D. 9.5.1929, art. 45).

Le caratteristiche del "latte pastorizzato" e del "latte fresco pastorizzato" sono indicate agli articoli 3 e 4 della Legge 3.5.1989.
E' consentita la vendita di latte reintegrato a patto che:

a) abbia luogo in appositi locali riconosciuti idonei dall'autorità 
sanita-

 ria competente (devono avere cioè gli stessi requisiti prescritti 
per le latterie all'art. 22 del R.D. 9.5.1929);
b) che il personale sia sottoposto alle norme prescritte dall'art. 11 del
 R.D. 9.5.1929;
c) che i locali di vendita portino all'esterno, ben visibile, la scritta:
 "latte reintegrato";
d) che il latte reintegrato posto in vendita non contenga meno del 3% di
 grasso (R.D. 9.5.1929, art. 44).
			

La denominazione "latte sterilizzato a lunga conservazione" e "latte UHT a lunga conservazione" è riservata al latte sottoposto al trattamento di sterilizzazione (si veda l'art. 6 della Legge 3.5.1989 n° 169 il quale indica anche le caratteristiche dei rispettivi prodotti).

Richieste di autorizzazioni:

Chiunque intenda produrre e mettere in commercio crema, panna montata, yoghurt, conserve di latte, latte umanizzato maternizzato ed analoghi, deve ottenere la preventiva autorizzazione dell'autorità sanitaria comunale (R.D. 9.5.1929, art. 46).

Chiunque intenda aprire una rivendita di latte deve fare domanda al Sindaco terriorialmente competente, il quale concede l'autorizzazione qualora i locali di vendita abbiano i requisiti igienici previsti. (si veda R.D. 9.5.1929, art. 22).
Gli esercizi devono essere autorizzati ai sensi del D.M. (Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato) 4.8.1988 n° 375 (si veda l'art. 7 della Legge 3.5.1989).

Imballaggi e contenitori:

Il latte alimentare venduto al dettaglio dev'essere confezionato in contenitori chiusi nello stabilimento in cui si effettua il trattamento termico finale, mediante un dispositivo di chiusura non riutilizzabile dopo l'apertura e tale da garantire la protezione delle caratteristiche del latte contro agenti esterni nocivi (Legge 3.5.1989, art. 1 comma 2).

La denominazione del tipo di latte deve figurare per intero nel campo visivo del contenitore, sul quale deve anche essere riportato il termine di conservazione con la menzione "da consumarsi entro" seguita dalla data riferita al giorno, al mese e all'anno.
Il termine di consumazione non può superare i 4 giorni successivi a quello di confezionamento (Legge 3.5.1989, art. 5 - si veda anche il D.P.R. 18.5.1982 n° 322).

Divieti:

E' vietata l'immissione al consumo di latte crudo, salvo che venga venduto direttamente dal produttore al consumatore nella stessa azienda di produzione agricola (Legge 3.5.1989, art. 1 comma 6 - si veda anche l'art. 5 del Regolamento CEE n° 1411 del 29.6.1971).

Obblighi:

Il latte dev'esser filtrato e refrigerato dopo la mungitura (R.D. 9.5.1929, art. 18).

Il latte alimentare immesso al consumo deve corrispondere alle caratteristiche previste dal Regolamento CEE n° 1411 del 29.6.1971 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il latte destinato al consumo umano deve aver subito, in un'impresa che tratta il latte, un trattamento termico ammesso od uno di effetto equivalente autorizzato (Legge 3.5.1989, art. 1 commi 1 e 2).

I trattamenti termici ammessi ed atti a distruggere i microrganismi nel latte alimentare destinato al consumo umano, sono la pastorizzazione e la sterilizzazione (Legge 3.5.1989, art. 2 - lo stesso articolo specifica i rispettivi procedimenti tecnici).

Il latte di vacca immesso in commercio deve avere:

a) peso specifico fra 1.029 e 1.034 a +15° C,
b) grasso non inferiore al 3,20%;
c) residuo secco magro non inferiore all'8,70% (è ammesso un residuo magro
 sino al limite dell'8,50% purché il tasso di grasso sia superiore al
 3,15% - R.D. 9.5.1929, art. 16).
			

Il "latte scremato" deve contenere sostanze grasse non superiore allo 0,50%.
Il "latte parzialmente scremato" deve contenere una percentuale di sostanza grassa non inferiore all'1% e non superiore all'1,80% (R.D. 9.5.1929, art.45).

Il latte di capra immesso in commercio deve avere peso specifico fra 1.033 e 1.039 a +15° C e grasso non inferiore al 3,25% (R.D. 9.5.1929, art. 37).

In tutti i locali in cui si produce e si fa commercio di latte si deve organizzare la lotta contro le mosche, ai sensi della Legge 29.3.1928 n° 858 (R.D. 9.5.1929, art. 48).

Additivi alimentari consentiti:

Non possono contenere additivi coloranti: il latte, il latte scremato e parzialmente scremato, pastorizzato o sterilizzato, il latte aromatizzato al cioccolato, il latte a lunga conservazione e il latticello.
Il latte sterilizzato può contenere l'additivo E339 Fosfato di sodio per un valore non superiore a 700 mg/l.

Importazione:

L'importazione del latte è assoggettata al rispetto di tutte le norme relative alle autorizzazioni, alle etichette ed ai requisiti di innocuità:

In attesa di disposizioni adottate in sede comunitaria, il Ministero della Sanità autorizza l'importazione da Paesi terzi di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte a condizione che possiedano requisiti almeno equivalenti a quelli previsti dal D.P.R. 14.1.1997 n° 54 (detti requisiti sono indicati agli articoli 4 e 5 dello stesso decreto).

Le partite di latte crudo, di latte termicamente trattato e di prodotti a base di latte in importazione devono essere comunque accompagnate da un certificato sanitario e sono soggette ai controlli veterinari previsti dal D.L. 30.3.1993 n° 93 e successive modifiche (D.P.R. 14.1.1997, art. 18).

Il latte crudo, il latte trattato termicamente e i prodotti a base di latte possono essere contaminati dalla sostanza tossica aflatossina M1; l'esposizione umana avviene attraverso il consumo di latte e di prodotti caseari provenienti da animali che hanno consumato alimenti inquinati da Aflatossina B1. Il contenuto massimo ammissibile in tali prodotti di Aflatossina M1 è di 0,05 p.p.b..(Circ. 09.06.99 n.10)

Controlli e Prelievi:

La registrazione ed il controllo delle aziende di produzione è effettuata dall'A.S.L., competente territorialmente, secondo le linee direttrici stabilite dal Ministero della Sanità (si veda l'art. 11 del D.P.R. 14.1.1997).

Gli stabilimenti sono sottoposti al controllo permanente da parte del servizio veterinario che in caso di irregolarità può intensificare i controlli, disporre provvedimenti circa l'utilizzazione delle attrezzature e dei locali, sospendere temporaneamente la produzione, vietare l'uso di etichette o di altri supporti su cui è apposto il numero di riconoscimento (si veda l'art. 12 del D.P.R. 14.1.1997).

Anche gli esperti veterinari incaricati dalla Commissione europea, assistiti e coadiuvati dalle competenti autorità sanitarie italiane, possono effettuare verifiche e controlli (si veda l'art. 15 del D.P.R. 14.1.1997).

I laboratori di analisi che effettuano controlli per conto terzi devono essere riconosciuti dal Ministero della Sanità (si veda l'art. 17 del D.P.R. 14.1.1997).

LIMITI DEI RESIDUI MASSIMI DELLE SOSTANZE ATTIVE DI PRODOTTI FITOSANITARI ( i dati indicati sono tratti da O.M. 18.7.1990 e O.M. 6.6.1985):

NOME DELLA SOSTANZA ATTIVA TIPOLOGIA LMR mg/Kg (=p.p.m.) NOTE
Asulame diserbante 0,02
2,4-D diserbante 0,05
Trifenmorf limacida 0,05