La pasta in pasto alla legge

Legge 4 luglio 1967, n. 580. Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari, (Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1967, n. 189).

PASTA

Art. 28 - Sono denominati "pasta di semola di grano duro" e "pasta di semolato di grano duro" i prodotti ottenuti dalla trafilazione, laminazione e conseguente essiccazione di impasti preparati rispettivamente ed esclusivamente:

  • con semola di grano duro ed acqua;
  • con semolato di grano duro ed acqua.

Art. 29 - La pasta destinata al commercio può essere prodotta soltanto nei tipi e con le caratteristiche seguenti:

Tipo e denominazione Umidità max % Su 100 parti di sostanza secca Sostanze azotate (azoto x 5,7 minimo) Acidità espressa in gradi max (*)
Ceneri Cellulosa
min max min max
Pasta di semola di grano duro (1) 12,50 0,70 0,90 0,20 0,45 10,50 4
Pasta di semolato di grano duro(1) 12,50 0,90 1,20 - 0,85 11,50 5

(*)il grado di acidità è espresso dal numero di cm cubici di soluzione alcalina normale occorrente per neutralizzare 100 g di sostanza secca.

(1) Vedasi la legge 8 giugno 1971 che ha modificato la percentuale massima di ceneri per la pasta di semola di grano duro e per la pasta con impiego di uova.

Art. 30 - È consentita la produzione di paste speciali contenenti vari ingredienti alimentari. Tali ingredienti debbono essere autorizzati con decreto del Ministro per la Sanità, di concerto con i Ministri per l'Agricoltura e foreste e per l'Industria, per il Commercio e per l'Artigianato. Nel decreto sono stabilite le norme e le modalità per l'impiego e, al caso, per la produzione, il commercio, la conservazione e, ove necessario, la prescrizione della data di fabbricazione e la durata di conservabilità degli ingredienti autorizzati.

Le paste speciali devono essere prodotte esclusivamente con semola; tali paste devono essere poste in commercio con la denominazione "pasta di semola di grano duro", seguita dalla specificazione degli ingredienti aggiunti.

Sulle confezioni devono essere indicati gli ingredienti in ordine decrescente di quantità presente riferita a peso e gli estremi del decreto di autorizzazione degli ingredienti stessi.

Per le paste con l'aggiunta di carne devono essere indicate sull'involucro o recipiente che le contiene anche la data di fabbricazione, la durata di conservabilità e le modalità di conservazione.

Art. 31 - La pasta con l'impiego di uova deve essere prodotta esclusivamente con l'aggiunta di almeno quattro uova intere di gallina, prive di guscio, per un peso complessivo non inferiore a g 200 di uova per ogni kg di semola. La pasta con l'impiego di uova deve essere posta in commercio con la sola denominazione di "pasta all'uovo" e deve avere le seguenti caratteristiche:

Umidità max % Su 100 parti in sostanza secca Acidità espressa in gradi max (*)
Ceneri Cellulosa Sostanze azotate (azoto x 5,7 minimo)
min max min max
12,50 0,85 1,10 0,20 0,45 12,50 5

L'estratto etereo e l'estratto alcoolico non devono risultare inferiori rispettivamente a g 2,80 ed a g 4,00, riferiti a 100 parti di sostanza secca. Il contenuto degli steroli non deve risultare inferiore a g 0,15, sempre riferiti a 100 g di sostanza.

Art. 32 - È consentita la produzione di paste dietetiche autorizzata ai sensi della legge 29 marzo 1961, n. 327, e del D.P.R. 30 maggio 1953, n. 578, concernenti la produzione ed il commercio dei prodotti dietetici.

Art. 33 - È consentita la produzione di paste alimentari fresche. Nella produzione di tali paste devono essere osservate le prescrizioni stabilite nei precedenti articoli per le paste alimentari secche, salvo che per l'umidità. L'acidità non deve superare il limite di gradi 6; per la pasta alimentare fresca con l'aggiunta di carne il limite massimo di acidità è stabilito in gradi 7.

È consentito l'uso delle farine di grano tenero. La pasta fresca all'uovo deve essere prodotta esclusivamente con uova fresche.

Il limite di umidità è stabilito nel 30% per le paste alimentari fresche, poste in vendita in confezioni sigillate, che siano realizzate sotto vuoto o sterilizzate, in banda stagnata o formata di materia plastica.

Art. 34 - È vietato qualsiasi trattamento della pasta di ogni tipo e specie con agenti chimici e l'aggiunta di sostanze organiche od inorganiche di qualsiasi natura, salvo il disposto dei precedenti articoli e salvi i poteri del Ministro per la Sanità a norma della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Art. 35 - Le paste secche destinate al commercio non possono essere vendute sfuse, ma contenute in confezioni originali chiuse e munite di sigillo, del peso netto di grammi 100 o 250 o500 o 1000 o multipli di 1000 e solamente in tali confezioni devono essere vendute al consumatore.

Gli imballaggi od involucri devono recare, in lingua italiana, il nome o la ragione sociale della ditta produttrice, la sua sede, la sede dello stabilimento, la denominazione ed il tipo della pasta ed il peso netto, con caratteri indelebili e ben leggibili.

È tollerata una differenza, non superiore al 2%, tra il peso netto indicato sull'involucro e quello effettivo al momento della vendita.

Le denominazioni della pasta da apporre sull'imballaggio od involucro, devono essere quelle previste dagli articoli 28, 29, 30, 31, 32 e 33, devono essere apposte consecutivamente e non possono essere accompagnate da altre denominazioni o qualificazioni. È altresì vietato apporre raffigurazioni idonee ad indurre in errore l'acquirente. Per involucri di materiale trasparente è vietato l'uso di un altro colore al di fuori del neutro.

Gli imballaggi od involucri, di qualsiasi specie, non possono essere reimpiegati per la confezione delle paste.

Art. 36 - È vietato vendere o detenere per vendere pasta alterata, adulterata, sofisticata o infestata da parassiti animali o vegetali.

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