Bevande Spiritose

In base al regolamento delle Comunità europee n. 1576/89 si intende per bevanda spiritosa il liquido alcolico “destinato al consumo umano, avente caratteristiche organolettiche particolari ed un titolo alcolometrico minimo di 15% vol”. L’insieme delle bevande spiritose che rispondono ad una stessa definizione costituiscono una categoria. Rum, whisky o whiskey, brandy, acquavite di vino, acquavite di vinaccia, acquavite di frutta, bevande spiritose al ginepro, bevande spiritose all’anice, vodka e liquore sono alcune delle categorie più note.

Si considerano merceologicamente acquaviti i prodotti ottenuti per distillazione, in opportune condizioni, di fermentati alcolici di natura diversa. Acquaviti si ottengono per distillazione di vino e di mosti fermentati prodotti da frutta e cereali; ma si definiscono acquaviti anche alcuni prodotti alcolici ottenuti con tecnologie diverse, quali ad esempio la distillazione delle vinacce fermentate, la distillazione di infuso idroalcolico di bacche di ginepro, la distillazione di melassi fermentati di canna, ecc.

I liquori hanno un tenore minimo di zuccheri di 100 g/L ed, esclusi quelli a base d’uovo ed all’uovo, si ottengono “mediante aromatizzazione dell’alcole etilico di origine agricola o di un distillato di origine agricola o di una o più bevande spiritose o di una miscela di tali prodotti, edulcoranti ed eventualmente addizionati con prodotti di origine agricola quali panna, latte, o altri prodotti lattieri, frutta, vino e vino aromatizzato”.

Nella Comunità Europea gli alcolici sono soggetti ad un’imposta di fabbricazione (accisa) la cui entità, diversa da nazione a nazione, grava sul prezzo finale di vendita del prodotto.

In Italia, la produzione di acquaviti è sotto stretta vigilanza dell’UTF (Ufficio Tecnico di Finanza).