Riferimenti Normativi
Decreto Legislativo 11.5.1999, n. 152, recante: "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole".
- Introduzione
- Definizioni
- scarico
- abitante equivalente
- rete fognaria
- acque reflue domestiche
- acque reflue industriali
- acque reflue urbane
- acque dolci
- agglomerato
- inquinamento
- trattamento appropriato
- trattamento primario
- trattamento secondario
- valore limite di emissione
- stabilimento industriale
- Competenze
- Provincia
- Comune
- Ente gestore fognatura
- Linee Interpretative
- scarichi di acque reflue urbane ed industriali esistenti al 14-06-1999
- urbane (disciplina 2-5)
- industriali (disciplina 6-7)
- scarichi di acque reflue domestiche urbane ed industriali regolarmente autorizzati
- reti fognarie
- scarichi di acque reflue urbane ed industriali nuovi
- urbane (disciplina 2-3)
- industriali (disciplina 4)
- attività di controllo
- acque meteoriche
- acque reflue domestiche
Introduzione
La normativa in materia di scarichi ed inquinamento idrico è totalmente e
radicalmente mutata con l’entrata in vigore del nuovo Decreto
Legislativo che abolisce quasi integralmente la pregressa disciplina
dettata dalla “Legge Merli” e da tutta la connessa legislazione
satellite. Il decreto Legislativo n. 152/99 non rappresenta una
sostanziale modifica del regime pre-vigente ma incardina un sistema
normativo totalmente rinnovato e, in alcuni casi, opposto a quello
delineato fino ad oggi.
Inoltre con l'attivazione del Decreto si
sono gia' evidenziati gravi limiti delle norme regionali di settore
attualmente in vigore che, in alcuni casi, risultano totalmente
inapplicabili.
E’ per questo che in un panorama quantomeno caotico,
di fronte ai silenzi prolungati della Regione Lombardia, questa Provincia
oggi sente la necessità, anche in ottemperanza agli obblighi di cui alla
L. 241/90 sulla trasparenza amministrativa, di informare i cittadini
interessati, sulle problematiche connesse al nuovo decreto fornendo loro
qualche indicazione interpretativa e procedurale sui principali
adempimenti previsti.
Si vuole inoltre rappresentare una fonte
di scambio anche con altri Enti di dati, notizie, opinioni e quant’altro
relative all’applicazione del Decreto medesimo.
DEFINIZIONI
- «abitante equivalente»: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
- «acque ciprinicole»: le acque in cui vivono o possono vivere pesci appartenenti ai ciprinidi (Cyprinidae)o a specie come i lucci,i pesci persici e le anguille;
- «acque costiere»: le acque al di fuori della linea di bassa marea o del limite esterno di un estuario;
- «acque salmonicole»: le acque in cui vivono o possono vivere pesci appartenenti a specie come le trote,i temoli e i coregoni;
- «estuario»: l 'area di transizione tra le acque dolci e le acque costiere alla foce di un fiume,i cui limiti esterni verso il mare sono definiti con decreto del ministro dell'ambiente;in via transitoria sono fissati a cinquecento metri dalla linea di costa;
- «acque dolci»: le acque che si presentano in natura con una bassa concentrazione di sali e sono considerate appropriate per l 'estrazione e il trattamento al fine di produrre acqua potabile;
- «acque reflue domestiche»: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- «acque reflue industriali»: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali,diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
- «acque reflue urbane»: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche,di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento;
- «acque sotterranee»: le acque che si trovano al di sotto della superficie del terreno,nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo;
- «agglomerato»: area in cui la popolazione ovvero le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale;
- «applicazione al terreno»: l 'apporto di materiale al terreno mediante spandimento sulla superficie del terreno,iniezione nel terreno,interramento,mescolatura con gli strati superficiali del terreno;
- «autorità d'ambito»: la forma di cooperazione tra comuni e province ai sensi dell'articolo 9,comma 2,della legge 5 gennaio 1994,n.36 (1);
- «bestiame»: si intendono tutti gli animali allevati per uso o profitto;
- «composto azotato»: qualsiasi sostanza contenente azoto, escluso l 'azoto allo stato molecolare gassoso;
- «concimi chimici»: qualsiasi fertilizzante prodotto mediante procedimento industriale;
- «effluente di allevamento»: le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame,anche sotto forma di prodotto trasformato;
- «eutrofizzazione»: arricchimento delle acque in nutrienti, in particolare modo di composti dell'azoto ovvero del fosforo, che provoca una proliferazione delle alghe e di forme superiori di vita vegetale,producendo una indesiderata perturbazione dell'equilibrio degli organismi presenti nell'acqua e della qualità delle acque interessate;
- «fertilizzante»: fermo restando quanto disposto dalla legge 19 ottobre 1984,n.748,ai fini del presente decreto è fertilizzante qualsiasi sostanza contenente,uno o più composti azotati,sparsa sul terreno per stimolare la crescita della vegetazione;sono compresi gli effluenti di allevamento, i residui degli allevamenti ittici e i fanghi di cui alla lettera v);
- «fanghi»: i fanghi residui,trattati o non trattati,provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
- «inquinamento»: lo scarico effettuato direttamente o indirettamente dall'uomo nell'ambiente idrico di sostanze o di energia le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana,nuocere alle risorse viventi e al sistema ecologico idrico,compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi delle acque;
- «rete fognaria»: il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;
- «scarico»: qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide,semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali,sul suolo,nel sottosuolo e in rete fognaria,indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 40;
- «acque di scarico»: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
- «trattamento appropriato»: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni del presente decreto;
- «trattamento primario»: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo fisico ovvero chimico che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi,ovvero mediante altri processi a seguito dei quali il BOD5 delle acque reflue in arrivo sia ridotto almeno del 20% prima dello scarico e i solidi sospesi totali delle acque reflue in arrivo siano ridotti almeno del 50%;
- «trattamento secondario»: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazione secondaria,o un altro processo in cui vengano rispettati i requisiti di cui alla tabella 1 dell'allegato 5;
- «stabilimento industriale» o,semplicemente, «stabilimento»: qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attivita commerciali o industriali che comportano la produzione,la trasformazione ovvero l 'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
- «valore limite di emissione»: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico,misurata in concentrazione,ovvero in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata,o in peso per unità di tempo;
- «zone vulnerabili»: zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi.
COMPETENZE
Ai sensi del Decreto Legislativo 11.5.1999 n. 152, della L.R. 27.5.1985 n. 62 edella L.61/94 sono fissate le seguenti competenze in materia:
- Provincia: autorizzazione e controllo degli scarichi in acque superficiali.
- Comune: autorizzazione e controllo degli scarichi al suolo e degli scarichi di acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura e, qualora sia anche l'ente gestore della fognatura, anche degli scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura (art. 45 comma6 D.Lgs 152/99, art 9 L.R. 62/85)
- Ente che gestisce la pubblica fognatura: autorizzazione e controllo degli scarichi di acque reflue domestiche, ivi comprese le acque meteoriche pluviali e di dilavamento rientranti nella classificazione di domestiche, in pubblica fognatura.
ALCUNE LINEE INTERPRETATIVE RELATIVE AGLI SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI
SCARICHI DI ACQUE REFLUE URBANE ED INDUSTRIALI ESISTENTI AL 14.6.1999
- l’Allegato 5 del D. Lgs. n. 152/99 utilizza criteri differenti per definire gli impianti come esistenti; in particolare, gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane si considerano esistenti quando siano completate tutte le procedure relative alle gare d’appalto e all’assegnazione dei lavori, mentre gli impianti industriali sono esistenti quando gli scarichi risultano in esercizio e già autorizzati;
- - ACQUE REFLUE URBANE -
gli impianti di trattamento di acque reflue urbane esistenti di cui all’art. 31, comma 3 devono:- sottoporsi ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente in conformità con le indicazioni dell’Allegato 5 entro il 31.12.2000 per gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15.000 abitanti equivalenti, entro il 31.12.2005 per gli scarichi provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 10.000 e 15.000, entro il 31.12.2005 per gli scarichi provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 2.000 e 10.000;
- conformarsi alle norme di emissione riportate nella tabella 1 dell’Allegato 5, secondo le scadenze temporali indicate nel medesimo articolo;
- gli scarichi di acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie provenienti da agglomerati con meno di 2.000 abitanti equivalenti e recapitanti in acque dolci, devono essere sottoposti ad un trattamento appropriato entro il 31.12.2005 secondo le indicazioni dell’Allegato 5; tali scarichi non devono rispettare i limiti previsti dalla tabella 1 già citata; eventuali limiti “sono definiti dalle Regioni” (allegato 5);
- fino a quando gli scarichi di acque reflue urbane non saranno chiamati a rispettare i limiti di emissione previsti dal D. Lgs. per quelli di cui al punto 2 o in seguito, eventuali limiti fissati dalle Regioni, per quelli di cui al punto 3, si considerano come validi nel periodo transitorio i limiti già fissati dal Piano Regionale di Risanamento delle Acque (Tabella A ex L. 319/76, escluse le fosse Imhoff) con le relative metodiche analitiche già in uso e le frequenze di campionamento fissate dall’autorità di controllo;
- vengono comunque fatti salvi i disposti dell’art. 62, comma 12 relativo alla realizzazione di adeguate misure necessarie ad evitare l’aumento anche temporaneo dell’inquinamento, permettendo di fatto l’applicazione della sanzione amministrativa prevista per comportamenti difformi da quanto espressamente citato dalla norma (art. 54, comma 4) nei quali è a ragione riconducibile il mancato rispetto dei limiti tabellari previsti in questa fase transitoria per gli impianti di acque reflue urbane già in esercizio e autorizzati e cioè, come già precedentemente riportato al punto 4., quelli previsti dal Piano Regionale di Risanamento delle Acque (Tabella A ex L. 319/76, escluse le fosse Imhoff)
- - ACQUE REFLUE INDUSTRIALI -
gli scarichi di acque reflue industriali esistenti, così come definiti dall’allegato 5, seguono quanto già riportato alla sezione relativa agli scarichi di acque reflue regolarmente autorizzati (“esistente autorizzato” equivale ad “in esercizio e autorizzato al 14.6.1999”); - coloro che effettuano scarichi di acque reflue industriali in esercizio ma non autorizzati ai sensi della previgente normativa, non ricompresi pertanto nella definizione di “esistenti” di cui all’Allegato 5, sono tenuti a rispettare da subito le nuove prescrizioni impartite dal D.Lgs. 152/99, compreso l’obbligo dell’ autorizzazione e del rispetto dei limiti, con la possibilità di incorrere nelle stesse sanzioni relative agli scarichi “nuovi” (art. 59,comma 1 e seguenti).
SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE, URBANE, INDUSTRIALI REGOLARMENTE AUTORIZZATI
- i titolari di detti scarichi hanno l’obbligo di procedere alla richiesta di nuova autorizzazione ai sensi del D.Lgs 152/99 allo scadere della propri autorizzazione gia' in possesso e comunque non oltre quattro anni dal 14.6.1999 (art. 62, comma 11);
-
dovrà essere pertanto inoltrata formale
richiesta di autorizzazione in conformità alla nuova normativa
direttamente al Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di
Cremona corredata rispettivamente:
- della dichiarazione sostitutiva dell’ atto di notorietà (art. 4 L.15/68) nel caso in cui lo stato dei luoghi, degli impianti, dei processi produttivi, il numero, la qualità e la portata degli scarichi non abbia subito variazioni sostanziali rispetto a quanto già precedentemente autorizzato;
- dei e degli elaborati grafici e planimetrici così come previstomoduli dagli uffici in tutti gli altri casi;
- fino all’inoltro della nuova istanza di cui al punto 2 restano valide le condizioni e i valori limite allo scarico previsti nell’atto autorizzativo gia' in possesso;
- fino al momento in cui dovranno osservare i limiti di accettabilità allo scarico previsti dal D.Lgs. n. 152/99, coloro che effettuano scarichi esistenti di acque reflue saranno obbligati ad adottare le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell’inquinamento (art. 62, comma 12);
- condotte difformi da quanto riportato al punto 3 comporteranno l’applicazione delle sanzioni penali di cui l’art. 59, comma 2 o comma 3, nel caso di scarichi di acque reflue industriali, oppure delle sanzioni amministrative di cui all’art. 54, comma 4 in tutti gli altri casi;
RETI FOGNARIE
- gli agglomerati devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane entro il 31.12.2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti superiore a 15.000, entro il 31.12.2005 per quelli con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 2.000 e 15.000.
- la progettazione, la costruzione e la manutenzione delle reti fognarie si effettuano secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 27 D.Lgs. 152/99;
- non esistono obblighi relativi alla costruzione di reti fognarie in agglomerati inferiori ai 2000 abitanti equivalenti non ancora dotati di alcun sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane, per i quali potrebbe essere di riferimento il comma 4 dell’art. 27 del D.Lgs. in parola che rimanda alle Regioni l’ identificazione di eventuali sistemi individuali, pubblici o privati tecnicamente adeguati ai disposti della Delibera Comitato Interministeriale 4.2.1977, indicando anche eventuali tempi di adeguamento; diversamente, per i medesimi agglomerati (< 2000 A.E.) già dotati di sistema fognario sussiste l’obbligo (art. 31, comma 2) di realizzare un trattamento appropriato entro il 2005 secondo le indicazioni fornite dall’allegato 5, indicazioni generali punto 3, dove vengono raccomandate alcune tipologie impiantistiche con scansione 0-50 A.E. e 50-2000 A.E.;
- il comma 4 dell’art. 27 stabilisce che per i nuclei abitativi isolati, ovvero laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata o perchè non presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o perchè comporterebbe costi eccessivi, le regioni identificano sistemi individuali o altri sistemi pubblici e privati adeguati secondo i criteri di cui alla Delibera Comitato Interministeriale 4.2.77, che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, indicando i tempi di adeguamento.
SCARICHI DI ACQUE REFLUE URBANE ED INDUSTRIALI NUOVI
- rientrano completamente nella nuova disciplina fissata dal D.Lgs. 152/99; sono sottoposti da subito al rispetto dei nuovi valori limite di concentrazione degli inquinanti e agli obiettivi di qualità dei corpi idrici che devono ancora essere fissati dalle Regioni; i titolari di detti scarichi devono pertanto presentare la richiesta di autorizzazione allo scarico in acque superficiali ex art.45, comma 1 - D.Lgs 152/99
- - ACQUE REFLUE URBANE -
gli impianti nuovi di potenzialità superiore ai 2000 A.E. devono:- dotarsi di un trattamento secondario o un trattamento equivalente in conformità con le indicazioni dell’Allegato 5 -
- essere sottoposti da subito al rispetto dei valori limite di concentrazione degli inquinanti e agli obiettivi di qualità dei corpi idrici che devono ancora essere fissati dalle Regioni, in particolare:
- Tabella 1 per le acque reflue urbane con impianti di potenzialità maggiore ai 10.000 abitanti equivalenti e compresa tra i 2.000 e i 10.000 abitanti equivalenti che scaricano in acque superficiali;
- Tabella 1 e 3 per le acque reflue urbane miste che scaricano in acque superficiali e che raccolgono nelle proprie reti fognarie anche acque reflue industriali;
- Tabella 1 e 2 per acque reflue urbane che scaricano in aree sensibili;
- Tabella 4 per le acque reflue urbane che possono recapitare al suolo;
- in riferimento alla Tabella 1 Allegato 5 si sottolinea la possibilità che gli impianti rispettino anzichè valori limite, percentuali di riduzione del carico inquinante (il riferimento è a BOD, COD, Solidi Sospesi), con conseguenti strutture impiantistiche differenti;
-
gli impianti nuovi di potenzialità inferiore ai 2000 A.E.
recapitanti in acque dolci appaltati e assegnati dal 13.6.1999 al
31.12.2005:
- sono sottoposti ad un trattamento appropriato in conformità con le indicazioni dell’Allegato 5 entro il 31.12.2005;
- non devono rispettare i limiti di Tabella 1 Allegato 5 -
- eventuali limiti a tali scarichi sono definiti dalle Regioni -
- successivamente al 31.12.2005 tale tipologia di scarico dovrà essere sottoposta ad un trattamento che garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità o la tutela delle acque sotterranee nel caso di scarico nel suolo -
-
devono essere sottoposti da subito al rispetto dei valori limite di
concentrazione degli inquinanti e agli obiettivi di qualità dei corpi
idrici che devono ancora essere fissati dalle Regioni, in particolare :
- Tabella 3 per tutti gli scarichi industriali che recapitano in acque superficiali e in pubblica fognatura non depurata o in assenza di limiti stabiliti dall’Autorità d’Ambito;
- Tabella 3/A (limiti di emissione per unità di prodotto) per tutti gli scarichi industriali che svolgono specifici cicli produttivi;
- rispetto alle sostanze n. 2,4,5,12,15,16 della tabella 5 dell’Allegato 5 la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell’attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto fissata nelle autorizzazioni dall'autorita' competente;
- Tabella 4 per le acque reflue industriali che possono recapitare al suolo;
- per il controllo delle acque reflue urbane è previsto un numero minimo di campioni annui per la verifica dei parametri di cui alla Tabella 1 e, quando necessario, alle Tabelle 3, 2, secondo i criteri dell’Allegato 5;
- per il controllo dei limiti previsti da Tabella 3 (acque reflue industriali ed urbane) deve essere effettuato un campione medio prelevato nell’arco di tre ore (metodi di riferimento I.R.S.A.-C.N.R.);
- per il controllo dei limiti previsti da Tabella 1, 2, 4 e di altri eventuali limiti definiti in sede locale (acque reflue urbane) devono essere effettuati campioni medi ponderati nell’arco delle 24 ore;
ACQUE METEORICHE
- le acque meteoriche pluviali e/o di dilavamento delle aree cortilizie di insediamenti di tipo residenziale sono considerate acque reflue domestiche; ne consegue che il Comune è l’Ente isituzionale di riferimento che sarà chiamato ad applicare quanto previsto dall’art. 45, comma 4 e cioè, per insediamenti nuovi o soggetti ad ampliamenti e/o ristrutturazioni che recapitano acque reflue domestiche in acque superficiali o al suolo, rilasciare una concessione edilizia comprensiva dell’autorizzazione allo scarico;
-
per le altre tipologie di insediamenti che recapitano acque
meteoriche pluviali e/o di dilavamento piazzali in acque superficiali
e/o al suolo, la lettura dell’art. 45, comma 1, dell’art. 2,
lettera h), lettera bb) e dell’art. 39 sancisce l’obbligo da parte
dei titolari di richiedere l’autorizzazione
allo scarico a cui dovrà far seguito un provvedimento di
autorizzazione da parte dell’autorità competente (Comune per
scarichi al suolo e in pubblica fognatura, Provincia per scarichi in
acque superficiali)
Le prescrizioni di carattere tecnico stabilite comunemente all'atto autorizzativo (trattamenti opportuni ai fini della tutela dei corpi recettori, rispetto di eventuali valori limite etc. ) non sono al momento note; si conoscono solamente i casi previsti dagli artt. 19 e 20 della L.R. 62/85 - Il Decreto Legislativo 152/99 stabilisce inoltre che le Regioni debbano disciplinare ai sensi dell'art 39 solo i casi in cui per particolari stabilimenti industriali potenzialmente a rischio sia necessario che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne non recapitanti in reti fognarie siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione (disciplina ancora non esistente nella nostra regione)
- si chiarisce infine che gli scarichi di acque meteoriche in genere non possono essere classificati come acque reflue industriali, data la definizione medesima di acque reflue industriali di cui all’art. 2, lettera h), che li esclude.
ACQUE REFLUE DOMESTICHE
-
Nella definizione ex art. 2 lettera g) del decreto Legislativo
11.5.1999 n. 152 sono ricompresi anche gli scarichi nuovi (anche a
seguito di opere di ampliamento e/o ristrutturazione sugli immobili)
di acque meteoriche pluviali e dilavamento aree cortilizie di
esclusiva pertinenza di insediamenti di tipo residenziale e da
servizi.
Questi scarichi rientrano a pieno titolo nelle disciplina fissata all’art. 45, comma 4, seconda parte che prevede il rilascio obbligatorio da parte del Comune di una concessione edilizia comprensiva dell’autorizzazione allo scarico (indipendentemente dal recapito finale: suolo o acque superficiali).
Poichè la definizione di insediamenti adibiti a prestazione di servizi ex L.R. 62/85 (Delibera Giunta Regionale 24.6.1986 n. 4/10562) è sovente in contrasto con quanto previsto dal nuovo D.Lgs. 152/99, si e' scelto di inserire nella procedura di cui all'art. 45, in questa fase di assestamento delle norme regionali, solo gli scarichi di acque reflue domestiche gia' descritti e provenienti appunto da insediamenti di tipo residenziale.
Il singolo cittadino proprietario di un immobile ad uso abitativo risultera' in questo modo gia' agevolato;
Non vengono considerate acque reflue domestiche le acque meteoriche pluviali e di dilavamento piazzali provenienti da insediamenti di tipo residenziale raccolte in reti fognarie (anche private!) e convogliate in punto/i di scarico (acque reflue domestiche canalizzate ovvero acque reflue urbane - def. ex art. 2 lettera i)), per le quali ciascuna autorità competente (suolo:Comune, acque superficiali:Provincia - art. 9 L.R.62/85 fatto salvo dal D.lgs.152/99 - art. 45, comma 6) provvederà all’applicazione della disciplina di riferimento prevista dal D.Lgs. 152/99 per le acque reflue urbane.
E' tuttavia convinzione di questa Provincia che la soluzione migliore in relazione a scarichi provenienti da lottizzazioni private sia quella che il Comune acquisisca l’area in tempi brevi e diventi pertanto il soggetto titolato all’inoltro della richiesta di autorizzazione allo scarico in acque superficiali a questi uffici per acque reflue urbane provenienti da reti fognarie pubbliche.
- si sottolinea che scarichi di acque reflue domestiche recapitanti in acque superficiali (per esempio meteoriche pluviali e dilavamento aree cortilizie provenienti da insediamenti ad uso esclusivo residenziale), non devono rispettare alcun limite tabellare di concentrazione per gli inqunanti (DLgs 152/99).
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